Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.
Art. 14
 (Finanziamenti)
1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 e le azioni e interventi di cui all'articolo 10, previa richiesta da parte dell'ente.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 26, L. R. 20/2018
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 16/2019
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
4 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.