Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalitā)
1. La Regione, in coerenza con i principi della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione come premessa ad una effettiva partecipazione democratica, favorendo l'accesso, in particolare delle comunitā locali, a tutti i mezzi di informazione che trattano e approfondiscono tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 la Regione promuove il diritto al pluralismo dell'informazione e valorizza il ruolo e la funzione del sistema informativo regionale.
4. Fermo restando l'equiparazione dirigenziale prevista dall'articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e avuto riguardo all'articolo 42, terzo comma, della stessa legge regionale 53/1981, la nomina del direttore responsabile e dei caporedattori delle testate di informazione giornalistica della Regione č effettuata dall'editore in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.
Note:
1 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 81 dd. 06/03/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 16 dd. 17/04/2019) l'illegittimitā costituzionale del c. 3 dell'art. 1 della presente legge.
2 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
b) imprese e organismi di informazione: i soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;
c) notiziari informativi: ogni trasmissione radiofonica o televisiva, anche esclusivamente via web, avente contenuto informativo e diffusa con regolare periodicitā, facente capo ad una testata giornalistica soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
d) pubblicazioni: ogni pubblicazione, anche su supporto informatico e a diffusione on line, ivi compresi gli studi, le documentazioni, le ricerche, avente carattere di regolare periodicitā e soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
e) contenuti a valenza regionale: i contenuti di pubblicazioni e notiziari informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.