Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, in coerenza con i principi della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione come premessa ad una effettiva partecipazione democratica, favorendo l'accesso, in particolare delle comunità locali, a tutti i mezzi di informazione che trattano e approfondiscono tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove il diritto al pluralismo dell'informazione e valorizza il ruolo e la funzione del sistema informativo regionale.
4. Fermo restando l'equiparazione dirigenziale prevista dall'articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e avuto riguardo all'articolo 42, terzo comma, della stessa legge regionale 53/1981, la nomina del direttore responsabile e dei caporedattori delle testate di informazione giornalistica della Regione è effettuata dall'editore in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.
Note:
1 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 81 dd. 06/03/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 16 dd. 17/04/2019) l'illegittimità costituzionale del c. 3 dell'art. 1 della presente legge.
2 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
b) imprese e organismi di informazione: i soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;
c) notiziari informativi: ogni trasmissione radiofonica o televisiva, anche esclusivamente via web, avente contenuto informativo e diffusa con regolare periodicità, facente capo ad una testata giornalistica soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
d) pubblicazioni: ogni pubblicazione, anche su supporto informatico e a diffusione on line, ivi compresi gli studi, le documentazioni, le ricerche, avente carattere di regolare periodicità e soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
e) contenuti a valenza regionale: i contenuti di pubblicazioni e notiziari informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.
CAPO II
 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA
Art. 4
 (Emittenti beneficiarie)
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia, le emittenti di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare più di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
CAPO III
 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI A VALENZA REGIONALE
Art. 6
 (Imprese e organismi di informazione beneficiari)
CAPO IV
 INCENTIVI A FAVORE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI PER ASSUNZIONI, STABILIZZAZIONI E NUOVI INQUADRAMENTI DI PERSONALE GIORNALISTICO
Art. 8
 (Assunzioni e stabilizzazioni di personale giornalistico nel sistema informativo regionale)
1. I soggetti di cui ai capi II e III, inclusi i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e all'articolo 7, comma 1, lettera f), possono beneficiare di incentivi in relazione all'assunzione di personale dipendente con contratto giornalistico a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50 per cento, e alla stabilizzazione di personale giornalistico con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50 per cento.
2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi nella forma di un importo fisso annuale, per due anni, per ogni nuova assunzione o stabilizzazione.
3. Gli importi degli incentivi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento delle domande, nel limite massimo di 6.000 euro annuali, per due anni, per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annuali, per due anni, per ciascuna stabilizzazione.
4. In fase di prima attuazione, per l'esercizio 2018, l'importo degli incentivi di cui al comma 2 è fissato nella misura massima di cui al comma 3.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 10 sono altresì previste forme di priorità incentivanti in relazione alla presenza, tra il personale giornalistico, di giornalisti praticanti iscritti al registro di cui all'articolo 33 della legge 69/1963 ed è prevista la cumulabilità con eventuali agevolazioni o decontribuzioni per i giovani di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e di cui all'articolo 8, commi da 77 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, (Legge di stabilità 2018).
6. Le assunzioni e le stabilizzazioni oggetto dell'incentivo devono riguardare rapporti contrattuali con sede di servizio nel territorio regionale.
Art. 9
 (Assunzioni e nuovi inquadramenti di personale giornalistico negli enti locali)
1. Gli enti locali della Regione che abbiano istituito o intendano costituire, anche in forma associata, uffici stampa al cui interno operi personale iscritto all'albo dei giornalisti, possono beneficiare di incentivi per l'assunzione di personale dipendente con contratto giornalistico a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento, e per la copertura dei costi connessi ai nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento.
2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi nella forma di un importo fisso annuale per due anni per ogni nuova assunzione o inquadramento contrattuale.
3. Gli importi degli incentivi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento delle domande e non possono in ogni caso superare il limite massimo di 6.000 euro annuali per due anni per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annuali per due anni per ciascun nuovo inquadramento.
4. In fase di prima attuazione, per l'esercizio 2018, l'importo degli incentivi di cui al comma 2 è fissato nella misura massima di cui al comma 3.
CAPO V
 DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE
Art. 14
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera a), e di cui all' articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera a), e di cui all' articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera b), e di cui all' articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 900.000 euro, suddivisi in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.