Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI

Art. 9

(Disposizioni in materia di personale)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2018 al personale del Comune di Sappada/Plodn si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

1 bis. L'adeguamento del trattamento economico conseguente a quanto previsto dal comma 1 è considerato quale onere per rinnovo contrattuale.

(1)

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza, il personale del Comune di Sappada/Plodn, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è collocato, nell'ambito dell'ordinamento professionale del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nella medesima categoria rivestita presso il Comune e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita; il personale con categoria C e profilo professionale di agente della polizia municipale è collocato nella categoria PLA dell'Area della polizia locale e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita.

3. In relazione alla collocazione di cui al comma 2, il personale mantiene il trattamento economico fondamentale, se più favorevole, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; la retribuzione individuale di anzianità, qualora in godimento, non rientra nella determinazione del predetto assegno e viene conservata.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 33/2002)

1. All'Allegato A di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, dopo la parola << Rigolato,>> sono inserite le seguenti: << Sappada/Plodn,>>;

b) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, le parole << Ligosullo,>> e << Treppo Carnico,>> sono soppresse e dopo la parola << Tolmezzo,>> sono inserite le seguenti: << Treppo Ligosullo,>>.

2. Nelle more dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano della Regione nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, come disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, il Comune di Sappada/Plodn, nell'integrità del suo territorio, è classificato in fascia C.

2 bis. Il comma 2, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di diversa disposizione di legge regionale che preveda agevolazioni in materia di IRAP in base alla classificazione del territorio montano della Regione, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2018.

(1)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 12/2018

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall' 1/1/2020, a seguito dell'abrogazione degli articoli 6 e 13, L.R. 17/2014.

Art. 12

(Assegnazione di risorse del Fondo sociale regionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a integrazione delle risorse stanziate per l'anno 2018 per il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'importo necessario a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza del Comune di Sappada/Plodn. Dall'anno 2019 il Comune di Sappada/Plodn partecipa al riparto delle risorse del Fondo sociale regionale quale componente dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 5/2016 in materia di servizio idrico e di rifiuti)

1. All'Allegato A di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3 della " Composizione delle Assemblee locali dell'AUSIR per la gestione del servizio idrico integrato" dopo le parole << Santa Maria La Longa;>> sono inserite le seguenti: << Sappada/Plodn;>>;

b) al numero 2 della " Composizione delle Assemblee locali dell'AUSIR per la gestione integrata dei rifiuti urbani" dopo le parole << Santa Maria La Longa;>> sono inserite le seguenti: << Sappada/Plodn;>>.

Art. 14

(Esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2017-2018)

1. Fino al termine dell'annata venatoria 2017-2018, l'esercizio dell'attività venatoria nel Comune di Sappada/Plodn è regolato dal calendario venatorio e dalla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella Regione Veneto.

2. Fino all'espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), all'aggiornamento del Piano faunistico regionale e del Piano venatorio distrettuale di riferimento, l'attività venatoria sul territorio del Comune di Sappada/Plodn è esercitata dai cacciatori associati della Riserva alpina di Sappada/Plodn nella stagione venatoria 2017-2018 e i piani di prelievo della fauna stanziale vengono concessi dal Servizio regionale competente in base alle risultanze dei censimenti e allo storico dei prelievi effettuati nel corso delle ultime cinque stagioni venatorie.

3. I procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa in materia venatoria sono conclusi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in applicazione delle norme vigenti nella Regione Veneto alla data di entrata in vigore della legge 182/2017.

4. Gli atti autorizzatori e abilitativi in materia venatoria già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre 2018. La domanda per il rinnovo degli atti medesimi è presentata dai soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, almeno novanta giorni prima della scadenza indicata, ferma restando la validità dell'atto già rilasciato fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.

Art. 14 bis

(Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che sono in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione ad almeno una specie di ungulati o dell'abilitazione per la caccia ad almeno una specie di ungulati con il cane da seguita rilasciate dalla Regione Veneto, l'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3), o l'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in deroga alle procedure previste dall'articolo 29 della medesima legge, esclusivamente a seguito dell'avvenuta partecipazione ad apposito corso organizzato dalla Direzione centrale competente in materia faunistico-venatoria.

2. Fino al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio alla caccia di selezione agli ungulati o alla caccia agli ungulati con i cani da seguita in applicazione del comma 1, nell'annata venatoria 2018-2019, i cacciatori di cui al medesimo comma 1 possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.

3. Fino al conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati o dell'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita ai sensi delle procedure previste dall'articolo 29 della legge regionale 6/2008, i cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che non sono in possesso delle abilitazioni di cui al comma 1 rilasciate dalla Regione Veneto, possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 20/2018

Art. 15

(Disposizioni in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per i soli residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata sulla base della presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto interessato attestante l'avvenuto esercizio dell'attività di raccolta ai sensi delle norme vigenti nella Regione Veneto alla medesima data.

2. Resta fermo l'onere del versamento dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017 per la raccolta dei funghi nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta regionale per l'anno di riferimento.

Art. 16

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1 dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), per i soli residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, la licenza per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è rilasciata dall'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) previa presentazione, da parte dell'interessato, di uno dei seguenti documenti:

a) precedente licenza di pesca rilasciata nella Regione Veneto;

b) attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva a favore della Regione Veneto per uno degli anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge;

c) fotocopia del libretto annuale di associazione al Bacino di pesca concessionario delle acque che scorrono nel Comune di Sappada/Plodn o all'attestazione del Bacino medesimo dell'avvenuto rilascio del libretto per almeno un'annata precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 42/2017, fino al termine previsto dall'articolo 19 della presente legge, il rilascio dei permessi temporanei di pesca e l'esercizio della pesca nel Comune di Sappada continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti nel Bacino di pesca n. 1 della Provincia di Belluno.

(1)

1 ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni richiamate dal comma 1 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro. L'irrogazione della sanzione compete all'ETPI.

(2)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 12/2018

Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 12/2018

Art. 17

(Disposizioni in materia di agriturismi e fattorie didattiche)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), e dall'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), e sino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività degli operatori agrituristici e delle fattorie didattiche e sociali, aventi strutture operative autorizzate nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, continua a essere regolata dalle corrispondenti norme della Regione Veneto.

Art. 18

(Disposizioni in materia di raccolta dei tartufi)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), la durata delle autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 182/2017 e rilasciate ai sensi della legge della Regione Veneto 28 giugno 1988, n. 30 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi), a cittadini residenti alla medesima data nel Comune di Sappada/Plodn, è prorogata a tempo indeterminato senza la necessità di effettuare il rinnovo alla scadenza prevista.

Art. 18 bis

(Disposizioni transitorie relative alle strade silvo pastorali interdette al pubblico transito)

(1)

1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 104, comma 1, con gli articoli 73, comma 4 e 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), con riferimento alle strade silvo pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), situate all'interno del Comune di Sappada, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione delle strade medesime ai fini dell'inserimento nell'elenco delle strade interdette al pubblico transito dei veicoli a motore, in attuazione dell' articolo 73 della legge regionale 9/2007 .

(2)

2. Nelle more dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, alle strade già comprese nell'elenco della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (Disciplina della viabilità silvo pastorale), della Regione Veneto continua ad applicarsi la medesima legge regionale.

3. Le entrate di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/1992 della Regione Veneto sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) - Categoria 3020300 (entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 20/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 19

(Altre disposizioni in materia di risorse agricole, forestali, ittiche e di caccia)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 18 del presente capo, tutte le licenze, le autorizzazioni, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le concessioni o i titoli abilitativi comunque denominati rilasciati alla data di entrata in vigore della legge 182/2017 in materia di risorse agricole, forestali, ittiche e di caccia ai sensi delle leggi della Regione Veneto ai residenti o alle imprese con sede nel Comune di Sappada/Plodn o comunque relative ad attività che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune medesimo, restano efficaci sino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sino all'adozione, se precedente, di atti normativi, regolamentari o amministrativi idonei a disciplinarne l'efficacia.

Art. 20

(Disposizioni in materia di politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali, in materia di turismo e attività produttive), e della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nelle more di idonei atti di ricognizione e sino al termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività nel settore turistico e dell'industria alberghiera svolte dagli operatori turistici nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, continuano a essere regolate dalle corrispondenti norme della Regione Veneto, a esclusione di quanto previsto in materia di sistema informativo regionale del turismo, per la quale trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale 21/2016.

Art. 21

(Contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di attività culturali)

1. In considerazione dell'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del Comune di Sappada/Plodn, avvenuta ai sensi della legge 182/2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di progetti o programmi di iniziative e attività nei diversi settori delle attività culturali disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

2. Il Comune di Sappada/Plodn presenta la domanda di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di attività culturali.

3. Si applicano la legge regionale 16/2014 e il "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale n. 16/2014", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., in quanto compatibili.

Art. 22

(Tutela della minoranza linguistica tedesca presente sul territorio del Comune di Sappada/Plodn)

1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale in materia di minoranza di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, si applicano anche al Comune di Sappada/Plodn, per effetto della legge 182/2017, le disposizioni della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia).

Art. 23

(Disposizioni in materia di governo del territorio ed edilizia)

1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua i propri strumenti di pianificazione alla disciplina legislativa e regolamentare della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine della conformazione alla stessa.

2. Fino all'adeguamento di cui al comma 1:

a) conservano efficacia gli atti amministrativi di settore adottati entro la data di entrata in vigore della presente legge nonché i piani, i programmi e gli strumenti di pianificazione territoriale regionali e comunali vigenti alla stessa data;

b) i procedimenti amministrativi di settore in corso sono conclusi mediante l'applicazione delle norme vigenti nella Regione Veneto alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, salvo diverso accordo tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune e la Regione Veneto;

c) sono ammesse varianti ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale comunale finalizzate alla individuazione di nuove aree, ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, anche nelle more della reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti di fattibilità tecnica economica da parte dei soggetti competenti, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), commi da 1 a 8.

3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la stipula di un atto negoziale con la Regione Veneto e il Comune di Sappada/Plodn per concordare tempi e obiettivi dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale regionali e comunali alla disciplina della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ferma restando l'adozione di apposite misure legislative da parte della Regione medesima per il perfezionamento di tale processo di adeguamento.

4. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in aggiunta a quanto disposto al comma 3, può procedere all'adozione di specifici atti che indirizzino gli strumenti di pianificazione regionali e comunali al progressivo adeguamento alla disciplina della Regione stessa e ai relativi piani e programmi.

5. In fase di predisposizione della prima variante generale allo strumento di pianificazione territoriale, e comunque entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'atto negoziale di cui al comma 3, il Comune di Sappada/Plodn adegua la propria strumentazione pianificatoria territoriale alla disciplina legislativa e regolamentare vigente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nello specifico settore.

6. Nell'ottica della massima collaborazione istituzionale e del principio di sussidiarietà, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può incentivare il ricorso alle forme di pianificazione intercomunale e di copianificazione, anche per la finalità di adeguamento della strumentazione pianificatoria locale agli atti di pianificazione sovraordinati.

7. In materia edilizia, la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), trova applicazione per i procedimenti che si instaurano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che i procedimenti in corso alla medesima data vengono definiti sulla base della disciplina vigente nella Regione Veneto alla data di entrata in vigore della legge 182/2017.

Art. 24

(Disposizioni in materia di viabilità)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade acquisite al patrimonio regionale, a seguito dell'aggregazione del Comune di Sappada/Plodn alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale con le modalità di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 26/2014.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere il verbale di consegna per il trasferimento formale delle strade e di eventuali altri immobili connessi all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità.

3. AI fine dell'esercizio delle funzioni in materia di viabilità si applicano le disposizioni della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili. L'Amministrazione regionale e la Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA provvedono a integrare la convenzione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 32/2017.

4. L'Amministrazione regionale autorizza la Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA a rimborsare le spese sostenute dai soggetti che svolgono le attività in materia di viabilità sulle strade oggetto di trasferimento fino al subentro definitivo.

5. Alle finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla viabilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dei bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

Art. 25

(Norme in materia di osservanza di disposizioni sismiche)

1. Gli adempimenti in materia di disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica e di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), parte II, capi I, II e IV, fanno capo alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Comune di Sappada/Plodn fa riferimento alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), e alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).

Art. 26

(Norme transitorie in materia di polizia locale e di sicurezza urbana)

1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua l'organizzazione del proprio servizio di polizia locale alle previsioni della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con le seguenti modalità:

a) entro l'1 gennaio 2019 adegua il servizio ai principi organizzativi contenuti nell'articolo 10 della legge regionale 9/2009 e alle disposizioni dei regolamenti attuativi, fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e c);

b) entro sei mesi dall'inquadramento degli operatori della polizia locale nelle categorie e posizioni economiche previste dal Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale adegua i gradi degli operatori alle disposizioni del Regolamento sui gradi e distintivi della polizia locale previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 9/2009;

c) l'adeguamento alle norme contenute nei Regolamenti sulle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione e sulle caratteristiche delle divise previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9/2009 è effettuato in relazione alle esigenze di sostituzione dei beni, fatti salvi i simboli e contrassegni regionali.

2. Il Comune di Sappada/Plodn può accedere nell'anno 2018 agli interventi regionali in materia di sicurezza urbana anche in deroga alle norme che prescrivono l'obbligo di essere dotato di un Corpo di polizia locale conforme ai principi organizzativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 9/2009.