Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge reca le prime disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), e altre norme urgenti.

Art. 2

(Forme di collaborazione)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nel territorio del Comune di Sappada/Plodn, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove forme di collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di Belluno e i competenti organi statali, per coordinare l'attività necessaria a garantire la piena realizzazione del processo di aggregazione del Comune di Sappada/Plodn alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale.

2. Le forme di collaborazione di cui al comma 1 possono riguardare anche enti, aziende e società facenti capo alle rispettive amministrazioni interessate.

Art. 3

(Prime misure per l'aggregazione)

1. Il processo di aggregazione si attua con l'adeguamento della normativa vigente nel territorio del Comune di Sappada/Plodn alla legislazione e all'ordinamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro il termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi termini diversi previsti da disposizioni di settore stabiliti dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può adottare misure per:

a) regolare l'efficacia di autorizzazioni, licenze, abilitazioni e altri atti di assenso comunque denominati;

b) adeguare gli strumenti di pianificazione e programmazione alla legislazione e ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali;

c) garantire la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico;

d) garantire la continuità della realizzazione di opere e interventi pubblici o di interesse pubblico.

3. Al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione, gli interventi sono individuati, graduandone le priorità, con particolare riguardo all'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l'obiettivo di garantire parità di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Fermo restando quanto previsto nella presente legge, in tutti i casi in cui norme di legge e atti di natura regolamentare e programmatoria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia prevedono la zonizzazione del territorio regionale, il Comune di Sappada/Plodn è provvisoriamente aggregato, fino al loro adeguamento alla legge 182/2017, all'ambito comprendente il Comune di Forni Avoltri.

5. Qualora per l'accesso a prestazioni, servizi, contributi, sovvenzioni, provvidenze o altri benefici comunque denominati sia previsto, quale requisito, un periodo minimo di residenza nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai fini del computo del periodo medesimo si tiene conto della residenza nel Comune di Sappada/Plodn.

6. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assicura anche mediante appositi strumenti informatici la messa a disposizione di costanti informazioni ai cittadini, alle imprese e agli enti interessati, anche al fine di tutelare la trasparenza e l'accesso agli atti amministrativi.