Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 14 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 20/2018

Articolo 18 bis aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 20/2018

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge reca le prime disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), e altre norme urgenti.

Art. 2

(Forme di collaborazione)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nel territorio del Comune di Sappada/Plodn, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove forme di collaborazione con la Regione Veneto, la Provincia di Belluno e i competenti organi statali, per coordinare l'attività necessaria a garantire la piena realizzazione del processo di aggregazione del Comune di Sappada/Plodn alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale.

2. Le forme di collaborazione di cui al comma 1 possono riguardare anche enti, aziende e società facenti capo alle rispettive amministrazioni interessate.

Art. 3

(Prime misure per l'aggregazione)

1. Il processo di aggregazione si attua con l'adeguamento della normativa vigente nel territorio del Comune di Sappada/Plodn alla legislazione e all'ordinamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro il termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi termini diversi previsti da disposizioni di settore stabiliti dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può adottare misure per:

a) regolare l'efficacia di autorizzazioni, licenze, abilitazioni e altri atti di assenso comunque denominati;

b) adeguare gli strumenti di pianificazione e programmazione alla legislazione e ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali;

c) garantire la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico;

d) garantire la continuità della realizzazione di opere e interventi pubblici o di interesse pubblico.

3. Al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione, gli interventi sono individuati, graduandone le priorità, con particolare riguardo all'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l'obiettivo di garantire parità di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Fermo restando quanto previsto nella presente legge, in tutti i casi in cui norme di legge e atti di natura regolamentare e programmatoria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia prevedono la zonizzazione del territorio regionale, il Comune di Sappada/Plodn è provvisoriamente aggregato, fino al loro adeguamento alla legge 182/2017, all'ambito comprendente il Comune di Forni Avoltri.

5. Qualora per l'accesso a prestazioni, servizi, contributi, sovvenzioni, provvidenze o altri benefici comunque denominati sia previsto, quale requisito, un periodo minimo di residenza nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai fini del computo del periodo medesimo si tiene conto della residenza nel Comune di Sappada/Plodn.

6. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assicura anche mediante appositi strumenti informatici la messa a disposizione di costanti informazioni ai cittadini, alle imprese e agli enti interessati, anche al fine di tutelare la trasparenza e l'accesso agli atti amministrativi.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO LOCALE

Art. 4

(Integrazione del Comune di Sappada/Plodn nell'ordinamento locale della Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua entro il 31 dicembre 2018 il proprio statuto e i propri regolamenti all'ordinamento locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il Comune di Sappada/Plodn e il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero del Piave dell'Alta Valcellina attuano l'integrazione del Comune nel Consorzio e regolano i rapporti finanziari con il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno entro il 30 giugno 2018.

Art. 5

(Modifica dell'Allegato C bis della legge regionale 26/2014 e norme transitorie connesse all'inserimento del Comune di Sappada/Plodn nell'area territoriale adeguata della Carnia)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Lo statuto dell'Unione della Carnia, modificato in conformità alla nuova compagine associativa ricomprendente il Comune di Sappada/Plodn, è approvato a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'assemblea dell'Unione. La deliberazione dell'assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei consigli dei Comuni partecipanti.

3. Il Comune di Sappada/Plodn e l'Unione della Carnia attuano entro il 31 dicembre 2018 l'integrazione del Comune nell'Unione secondo il cronoprogramma concordato tra le Amministrazioni e comunicato alla Regione entro il 31 marzo 2018.

4. Il cronoprogramma di cui al comma 3 prevede:

a) le modalità e i tempi per l'integrazione del Comune nella gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 26/2014 nell'ambito dell'area territoriale adeguata della Carnia;

b) le modalità e i tempi di integrazione della rappresentanza del Comune negli organi della Unione territoriale intercomunale di nuova pertinenza;

c) ogni altra disposizione utile a regolare il processo di integrazione del Comune nel nuovo contesto istituzionale e organizzativo.

5. Per il Comune di Sappada/Plodn la decorrenza dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 è differita alle date previste dal cronoprogramma di cui al comma 3.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 6

(Disposizioni in materia elettorale)

1. Ai fini della elezione del Consiglio regionale, il Comune di Sappada/Plodn è aggregato alla circoscrizione elettorale di Tolmezzo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).

2. A decorrere dal primo rinnovo degli organi del Comune di Sappada/Plodn, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifica della legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali). A decorrere dalla medesima scadenza, il numero massimo degli assessori comunali non può essere superiore a un quarto del numero dei consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il sindaco, ai sensi dell'articolo 12, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 7

(Applicazione al Comune di Sappada/Plodn delle norme regionali in materia di finanza locale)

1. Le norme regionali in materia di finanza locale si applicano al comune di Sappada/Plodn dall'1 gennaio 2018, salvo diversa previsione della legge regionale.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) l'articolo 21 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), si applica a decorrere dall'1 gennaio 2019;

b) per l'anno 2018 non si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale per ritardato invio di documenti o di dati relativi alla finanza locale;

c) la disciplina in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali, prevista dal titolo III, capo II, della legge regionale 18/2015, si applica a decorrere dall'1 gennaio 2019.

Art. 8

(Trasferimenti regionali al Comune di Sappada/Plodn)

1. Al Comune di Sappada/Plodn sono assegnati, a titolo di fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, 532.833,41 euro per l'anno 2018. L'assegnazione è suddivisa in 292.067,84 euro quale quota ordinaria e in 240.765,57 euro quale quota di perequazione.

2. Per le finalità previste dal comma 1 il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è integrato di 532.833,41 euro per l'anno 2018 di cui 292.067,84 euro a integrazione della quota ordinaria di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), della legge regionale 45/2017 e 240.765,57 euro a integrazione della quota di perequazione di cui all'articolo 10, comma 5, lettera c), della legge regionale 45/2017.

3.

( ABROGATO )

(1)

4.

( ABROGATO )

(2)

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a integrazione delle risorse stanziate dall'articolo 10, commi 98 e 99, della legge regionale 45/2017 e destinate alla medesima Unione con l'Intesa per lo sviluppo 2018-2020, stipulata ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015, in data 8 gennaio 2018, le quote necessarie per realizzare interventi strategici di area vasta da definire d'intesa con il Comune di Sappada/Plodn.

6. In relazione a quanto previsto al comma 5, l'Unione territoriale intercomunale della Carnia aggiorna il Piano dell'Unione 2018-2020 e trasmette alla Regione l'indicazione degli interventi e le relative quote finanziare fino a concorrenza del finanziamento regionale spettante per ogni annualità, a integrazione del patto territoriale per il medesimo triennio.

Note:

Comma 3 abrogato da art. 10, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 4 abrogato da art. 10, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

CAPO V

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI

Art. 9

(Disposizioni in materia di personale)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2018 al personale del Comune di Sappada/Plodn si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

1 bis. L'adeguamento del trattamento economico conseguente a quanto previsto dal comma 1 è considerato quale onere per rinnovo contrattuale.

(1)

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza, il personale del Comune di Sappada/Plodn, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è collocato, nell'ambito dell'ordinamento professionale del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nella medesima categoria rivestita presso il Comune e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita; il personale con categoria C e profilo professionale di agente della polizia municipale è collocato nella categoria PLA dell'Area della polizia locale e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita.

3. In relazione alla collocazione di cui al comma 2, il personale mantiene il trattamento economico fondamentale, se più favorevole, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; la retribuzione individuale di anzianità, qualora in godimento, non rientra nella determinazione del predetto assegno e viene conservata.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 33/2002)

1. All'Allegato A di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, dopo la parola << Rigolato,>> sono inserite le seguenti: << Sappada/Plodn,>>;

b) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, le parole << Ligosullo,>> e << Treppo Carnico,>> sono soppresse e dopo la parola << Tolmezzo,>> sono inserite le seguenti: << Treppo Ligosullo,>>.

2. Nelle more dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano della Regione nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, come disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, il Comune di Sappada/Plodn, nell'integrità del suo territorio, è classificato in fascia C.

2 bis. Il comma 2, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di diversa disposizione di legge regionale che preveda agevolazioni in materia di IRAP in base alla classificazione del territorio montano della Regione, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2018.

(1)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 12/2018

Art. 11

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall' 1/1/2020, a seguito dell'abrogazione degli articoli 6 e 13, L.R. 17/2014.

Art. 12

(Assegnazione di risorse del Fondo sociale regionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a integrazione delle risorse stanziate per l'anno 2018 per il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'importo necessario a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza del Comune di Sappada/Plodn. Dall'anno 2019 il Comune di Sappada/Plodn partecipa al riparto delle risorse del Fondo sociale regionale quale componente dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 5/2016 in materia di servizio idrico e di rifiuti)

1. All'Allegato A di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3 della " Composizione delle Assemblee locali dell'AUSIR per la gestione del servizio idrico integrato" dopo le parole << Santa Maria La Longa;>> sono inserite le seguenti: << Sappada/Plodn;>>;

b) al numero 2 della " Composizione delle Assemblee locali dell'AUSIR per la gestione integrata dei rifiuti urbani" dopo le parole << Santa Maria La Longa;>> sono inserite le seguenti: << Sappada/Plodn;>>.

Art. 14

(Esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2017-2018)

1. Fino al termine dell'annata venatoria 2017-2018, l'esercizio dell'attività venatoria nel Comune di Sappada/Plodn è regolato dal calendario venatorio e dalla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella Regione Veneto.

2. Fino all'espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), all'aggiornamento del Piano faunistico regionale e del Piano venatorio distrettuale di riferimento, l'attività venatoria sul territorio del Comune di Sappada/Plodn è esercitata dai cacciatori associati della Riserva alpina di Sappada/Plodn nella stagione venatoria 2017-2018 e i piani di prelievo della fauna stanziale vengono concessi dal Servizio regionale competente in base alle risultanze dei censimenti e allo storico dei prelievi effettuati nel corso delle ultime cinque stagioni venatorie.

3. I procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa in materia venatoria sono conclusi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in applicazione delle norme vigenti nella Regione Veneto alla data di entrata in vigore della legge 182/2017.

4. Gli atti autorizzatori e abilitativi in materia venatoria già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre 2018. La domanda per il rinnovo degli atti medesimi è presentata dai soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, almeno novanta giorni prima della scadenza indicata, ferma restando la validità dell'atto già rilasciato fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.

Art. 14 bis

(Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che sono in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione ad almeno una specie di ungulati o dell'abilitazione per la caccia ad almeno una specie di ungulati con il cane da seguita rilasciate dalla Regione Veneto, l'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3), o l'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in deroga alle procedure previste dall'articolo 29 della medesima legge, esclusivamente a seguito dell'avvenuta partecipazione ad apposito corso organizzato dalla Direzione centrale competente in materia faunistico-venatoria.

2. Fino al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio alla caccia di selezione agli ungulati o alla caccia agli ungulati con i cani da seguita in applicazione del comma 1, nell'annata venatoria 2018-2019, i cacciatori di cui al medesimo comma 1 possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.

3. Fino al conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati o dell'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita ai sensi delle procedure previste dall'articolo 29 della legge regionale 6/2008, i cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che non sono in possesso delle abilitazioni di cui al comma 1 rilasciate dalla Regione Veneto, possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 20/2018

Art. 15

(Disposizioni in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per i soli residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata sulla base della presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto interessato attestante l'avvenuto esercizio dell'attività di raccolta ai sensi delle norme vigenti nella Regione Veneto alla medesima data.

2. Resta fermo l'onere del versamento dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017 per la raccolta dei funghi nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta regionale per l'anno di riferimento.

Art. 16

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1 dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), per i soli residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, la licenza per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è rilasciata dall'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) previa presentazione, da parte dell'interessato, di uno dei seguenti documenti:

a) precedente licenza di pesca rilasciata nella Regione Veneto;

b) attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva a favore della Regione Veneto per uno degli anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge;

c) fotocopia del libretto annuale di associazione al Bacino di pesca concessionario delle acque che scorrono nel Comune di Sappada/Plodn o all'attestazione del Bacino medesimo dell'avvenuto rilascio del libretto per almeno un'annata precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 42/2017, fino al termine previsto dall'articolo 19 della presente legge, il rilascio dei permessi temporanei di pesca e l'esercizio della pesca nel Comune di Sappada continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti nel Bacino di pesca n. 1 della Provincia di Belluno.

(1)

1 ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni richiamate dal comma 1 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro. L'irrogazione della sanzione compete all'ETPI.

(2)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 12/2018

Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 12/2018

Art. 17

(Disposizioni in materia di agriturismi e fattorie didattiche)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), e dall'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), e sino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività degli operatori agrituristici e delle fattorie didattiche e sociali, aventi strutture operative autorizzate nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, continua a essere regolata dalle corrispondenti norme della Regione Veneto.

Art. 18

(Disposizioni in materia di raccolta dei tartufi)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), la durata delle autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 182/2017 e rilasciate ai sensi della legge della Regione Veneto 28 giugno 1988, n. 30 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi), a cittadini residenti alla medesima data nel Comune di Sappada/Plodn, è prorogata a tempo indeterminato senza la necessità di effettuare il rinnovo alla scadenza prevista.

Art. 18 bis

(Disposizioni transitorie relative alle strade silvo pastorali interdette al pubblico transito)

(1)

1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 104, comma 1, con gli articoli 73, comma 4 e 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), con riferimento alle strade silvo pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), situate all'interno del Comune di Sappada, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione delle strade medesime ai fini dell'inserimento nell'elenco delle strade interdette al pubblico transito dei veicoli a motore, in attuazione dell' articolo 73 della legge regionale 9/2007 .

(2)

2. Nelle more dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, alle strade già comprese nell'elenco della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (Disciplina della viabilità silvo pastorale), della Regione Veneto continua ad applicarsi la medesima legge regionale.

3. Le entrate di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/1992 della Regione Veneto sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) - Categoria 3020300 (entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 20/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 19

(Altre disposizioni in materia di risorse agricole, forestali, ittiche e di caccia)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 18 del presente capo, tutte le licenze, le autorizzazioni, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le concessioni o i titoli abilitativi comunque denominati rilasciati alla data di entrata in vigore della legge 182/2017 in materia di risorse agricole, forestali, ittiche e di caccia ai sensi delle leggi della Regione Veneto ai residenti o alle imprese con sede nel Comune di Sappada/Plodn o comunque relative ad attività che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune medesimo, restano efficaci sino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sino all'adozione, se precedente, di atti normativi, regolamentari o amministrativi idonei a disciplinarne l'efficacia.

Art. 20

(Disposizioni in materia di politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali, in materia di turismo e attività produttive), e della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nelle more di idonei atti di ricognizione e sino al termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività nel settore turistico e dell'industria alberghiera svolte dagli operatori turistici nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, continuano a essere regolate dalle corrispondenti norme della Regione Veneto, a esclusione di quanto previsto in materia di sistema informativo regionale del turismo, per la quale trova applicazione l'articolo 41 della legge regionale 21/2016.

Art. 21

(Contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di attività culturali)

1. In considerazione dell'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del Comune di Sappada/Plodn, avvenuta ai sensi della legge 182/2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di progetti o programmi di iniziative e attività nei diversi settori delle attività culturali disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

2. Il Comune di Sappada/Plodn presenta la domanda di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di attività culturali.

3. Si applicano la legge regionale 16/2014 e il "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale n. 16/2014", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., in quanto compatibili.

Art. 22

(Tutela della minoranza linguistica tedesca presente sul territorio del Comune di Sappada/Plodn)

1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale in materia di minoranza di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, si applicano anche al Comune di Sappada/Plodn, per effetto della legge 182/2017, le disposizioni della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia).

Art. 23

(Disposizioni in materia di governo del territorio ed edilizia)

1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua i propri strumenti di pianificazione alla disciplina legislativa e regolamentare della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine della conformazione alla stessa.

2. Fino all'adeguamento di cui al comma 1:

a) conservano efficacia gli atti amministrativi di settore adottati entro la data di entrata in vigore della presente legge nonché i piani, i programmi e gli strumenti di pianificazione territoriale regionali e comunali vigenti alla stessa data;

b) i procedimenti amministrativi di settore in corso sono conclusi mediante l'applicazione delle norme vigenti nella Regione Veneto alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, salvo diverso accordo tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune e la Regione Veneto;

c) sono ammesse varianti ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale comunale finalizzate alla individuazione di nuove aree, ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, anche nelle more della reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti di fattibilità tecnica economica da parte dei soggetti competenti, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), commi da 1 a 8.

3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la stipula di un atto negoziale con la Regione Veneto e il Comune di Sappada/Plodn per concordare tempi e obiettivi dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale regionali e comunali alla disciplina della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ferma restando l'adozione di apposite misure legislative da parte della Regione medesima per il perfezionamento di tale processo di adeguamento.

4. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in aggiunta a quanto disposto al comma 3, può procedere all'adozione di specifici atti che indirizzino gli strumenti di pianificazione regionali e comunali al progressivo adeguamento alla disciplina della Regione stessa e ai relativi piani e programmi.

5. In fase di predisposizione della prima variante generale allo strumento di pianificazione territoriale, e comunque entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'atto negoziale di cui al comma 3, il Comune di Sappada/Plodn adegua la propria strumentazione pianificatoria territoriale alla disciplina legislativa e regolamentare vigente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nello specifico settore.

6. Nell'ottica della massima collaborazione istituzionale e del principio di sussidiarietà, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può incentivare il ricorso alle forme di pianificazione intercomunale e di copianificazione, anche per la finalità di adeguamento della strumentazione pianificatoria locale agli atti di pianificazione sovraordinati.

7. In materia edilizia, la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), trova applicazione per i procedimenti che si instaurano successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che i procedimenti in corso alla medesima data vengono definiti sulla base della disciplina vigente nella Regione Veneto alla data di entrata in vigore della legge 182/2017.

Art. 24

(Disposizioni in materia di viabilità)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade acquisite al patrimonio regionale, a seguito dell'aggregazione del Comune di Sappada/Plodn alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale con le modalità di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 26/2014.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere il verbale di consegna per il trasferimento formale delle strade e di eventuali altri immobili connessi all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità.

3. AI fine dell'esercizio delle funzioni in materia di viabilità si applicano le disposizioni della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili. L'Amministrazione regionale e la Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA provvedono a integrare la convenzione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 32/2017.

4. L'Amministrazione regionale autorizza la Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA a rimborsare le spese sostenute dai soggetti che svolgono le attività in materia di viabilità sulle strade oggetto di trasferimento fino al subentro definitivo.

5. Alle finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla viabilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dei bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

Art. 25

(Norme in materia di osservanza di disposizioni sismiche)

1. Gli adempimenti in materia di disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica e di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), parte II, capi I, II e IV, fanno capo alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Comune di Sappada/Plodn fa riferimento alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), e alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).

Art. 26

(Norme transitorie in materia di polizia locale e di sicurezza urbana)

1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua l'organizzazione del proprio servizio di polizia locale alle previsioni della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con le seguenti modalità:

a) entro l'1 gennaio 2019 adegua il servizio ai principi organizzativi contenuti nell'articolo 10 della legge regionale 9/2009 e alle disposizioni dei regolamenti attuativi, fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e c);

b) entro sei mesi dall'inquadramento degli operatori della polizia locale nelle categorie e posizioni economiche previste dal Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale adegua i gradi degli operatori alle disposizioni del Regolamento sui gradi e distintivi della polizia locale previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 9/2009;

c) l'adeguamento alle norme contenute nei Regolamenti sulle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione e sulle caratteristiche delle divise previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9/2009 è effettuato in relazione alle esigenze di sostituzione dei beni, fatti salvi i simboli e contrassegni regionali.

2. Il Comune di Sappada/Plodn può accedere nell'anno 2018 agli interventi regionali in materia di sicurezza urbana anche in deroga alle norme che prescrivono l'obbligo di essere dotato di un Corpo di polizia locale conforme ai principi organizzativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 9/2009.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 27

(Norme urgenti in materia di funzione pubblica)

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 27 le parole << Alla scadenza dei tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: << Entro la scadenza dei tre anni>>;

b) al comma 4 dell'articolo 27 le parole << presso amministrazioni di altri camparti del pubblico impiego>> sono sostituite dalle seguenti: << presso altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico>>;

c) al comma 3 dell'articolo 28 nel primo periodo le parole << e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo>> sono sostituite dalle seguenti: << , anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo,>> e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: << L'utilizzo di personale delle amministrazioni del Comparto unico secondo le modalità di cui al presente comma può avvenire anche da parte di agenzie ed enti pubblici, non ricompresi nell'ambito del Comparto, istituiti dalla Regione con propria legge.>>.

2. La disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 18/2016, come modificato dal comma 1, lettera a), si applica anche ai comandi già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Tenuto conto del processo di ricollocazione del personale a seguito della riforma del sistema delle autonomie locali, comportante il superamento delle Province, attuato con la legge regionale 26/2014 , negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 è mantenuta, per il medesimo periodo e limitatamente alle amministrazioni interessate dai trasferimenti del predetto personale, la decorrenza, anno per anno, delle progressioni economiche orizzontali, prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto e nei limiti delle risorse stabili a tale fine destinate nei rispettivi fondi.

(1)(2)

4. Il secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), è sostituito dal seguente: << La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017 e 2018, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti, per le stesse annualità, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi o indizione di pubblici concorsi, fatti salvi il caso in cui il piano occupazionale preveda la facoltà di copertura dei posti mediante mobilità di Comparto o intercompartimentale e l'ipotesi di mobilità di Comparto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).>>.

5. Al comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017>> sono sostituite dalle seguenti: << agli articoli 20, comma 2, e 22, comma 15, del decreto legislativo 75/2017>>.

6. Tenuto conto del posticipo all'1 novembre 2018 dell'operatività del ruolo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2016 e nelle more dell'avvio della XII legislatura, al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività di sovrintendenza e impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale e di coordinamento delle attività delle direzioni centrali, la durata dell'incarico di Direttore generale della Regione, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 30 giugno 2018, ferma restando la clausola risolutiva di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres..

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 28/2007, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto)

1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole << il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno di votazione>> sono sostituite dalle seguenti: << la maggiore età entro il giorno delle elezioni>>;

b) alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 20 le parole << il venticinquesimo anno di età o che non lo compiono il primo giorno della votazione>> sono sostituite dalle seguenti: << la maggiore età o che non la compiano entro il giorno delle elezioni>>.

Art. 29

(Inserimento dell'articolo 59 bis nella legge regionale 28/2007)

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 59 bis

(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. La contemporaneità è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.

2. In caso di contemporaneità:

a) trova applicazione l'articolo 59, comma 3, lettere a), b), c) e d);

b) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum consultivo; le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro 24 ore dal loro inizio;

c) l'Adunanza dei presidenti prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedì successivo allo svolgimento del referendum;

d) i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 63;

e) l'assegnazione forfetaria prevista dall'articolo 64, comma 1, è aumentata del 15 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.>>.

Art. 30

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 27/2012)

1. Al comma 95 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole << abbiano ricoperto la carica per almeno quattro anni anche non consecutivamente e>> sono soppresse.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art 31

(Disposizione transitoria)

1. Se per la conclusione dei procedimenti in corso, a cui si applica la normativa vigente nella Regione Veneto ai sensi della presente legge, è necessario acquisire pareri, concerti, nulla osta o atti comunque denominati, i medesimi sono emanati dagli organi competenti in materia nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, individuati, se necessario, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 32

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.595.605,47 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in 532.833,41 euro per l'anno 2018, 532.109,72 euro per l'anno 2019 e in 530.662,34 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per la finalità prevista dall'articolo 8, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 266.000 euro per il triennio 2018-2020 di cui 50.000 euro per l'anno 2018, 112.000 euro per l'anno 2019 e 104.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 mediante riduzione:

a) dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 45/2017 per l'importo di 189.018,75 euro per l'anno 2018, 216.338,37 euro per l'anno 2019 e 211.829,50 euro per l'anno 2020;

b) dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 49, della legge regionale 45/2017 per l'importo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

c) dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 22, della legge regionale 45/2017 per l'importo di 93.814,66 euro per l'anno 2018, 65.771,35 euro per l'anno 2019 e 68.832,84 euro per l'anno 2020.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 96, della legge regionale 45/2017 per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2018, 112.000 euro per l'anno 2019 e 104.000 euro per l'anno 2020.

5. Alle finalità di cui all'articolo 59 bis della legge regionale 28/2007, come inserito dall'articolo 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Alle finalità di cui all'articolo 26 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

7. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 255.000 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in 85.000 euro per l'anno 2018, 85.000 euro per l'anno 2019 e 85.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018/2020.

8. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

9. Per la finalità previste dall'articolo 21, comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

10. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione, per pari importo, delle risorse già allocate alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

11. Alle finalità di cui all'articolo 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

13. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 33

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.