Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
Art. 32
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, č autorizzata la spesa complessiva di 1.595.605,47 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in 532.833,41 euro per l'anno 2018, 532.109,72 euro per l'anno 2019 e in 530.662,34 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per la finalitā prevista dall'articolo 8, comma 5, č autorizzata la spesa complessiva di 266.000 euro per il triennio 2018-2020 di cui 50.000 euro per l'anno 2018, 112.000 euro per l'anno 2019 e 104.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Alle finalitā di cui all'articolo 59 bis della legge regionale 28/2007, come inserito dall'articolo 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Alle finalitā di cui all'articolo 26 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
7. Per le finalitā previste dall'articolo 12 č autorizzata la spesa complessiva di 255.000 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in 85.000 euro per l'anno 2018, 85.000 euro per l'anno 2019 e 85.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018/2020.
8. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
9. Per la finalitā previste dall'articolo 21, comma 1, č autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
10. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione, per pari importo, delle risorse giā allocate alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
11. Alle finalitā di cui all'articolo 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
13. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.