Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
Art. 21
 (Contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di attivitā culturali)
1. In considerazione dell'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del Comune di Sappada/Plodn, avvenuta ai sensi della legge 182/2017, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn per la realizzazione di progetti o programmi di iniziative e attivitā nei diversi settori delle attivitā culturali disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivitā culturali).
2. Il Comune di Sappada/Plodn presenta la domanda di concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di attivitā culturali.
3. Si applicano la legge regionale 16/2014 e il "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attivitā culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 6, della legge regionale n. 16/2014", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., in quanto compatibili.