Legge regionale 09 febbraio 2018, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.
Art. 14
 (Esercizio dell'attivitā venatoria per la stagione 2017-2018)
1. Fino al termine dell'annata venatoria 2017-2018, l'esercizio dell'attivitā venatoria nel Comune di Sappada/Plodn č regolato dal calendario venatorio e dalla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella Regione Veneto.
2. Fino all'espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivitā venatoria), all'aggiornamento del Piano faunistico regionale e del Piano venatorio distrettuale di riferimento, l'attivitā venatoria sul territorio del Comune di Sappada/Plodn č esercitata dai cacciatori associati della Riserva alpina di Sappada/Plodn nella stagione venatoria 2017-2018 e i piani di prelievo della fauna stanziale vengono concessi dal Servizio regionale competente in base alle risultanze dei censimenti e allo storico dei prelievi effettuati nel corso delle ultime cinque stagioni venatorie.
4. Gli atti autorizzatori e abilitativi in materia venatoria giā rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre 2018. La domanda per il rinnovo degli atti medesimi č presentata dai soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, almeno novanta giorni prima della scadenza indicata, ferma restando la validitā dell'atto giā rilasciato fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.