Art. 10
1.
All'Allegato A di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, dopo la parola <<
Rigolato,>> sono inserite le seguenti: <<
Sappada/Plodn,>>;
b)
alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, le parole <<
Ligosullo,>> e <<
Treppo Carnico,>> sono soppresse e dopo la parola <<
Tolmezzo,>> sono inserite le seguenti: <<
Treppo Ligosullo,>>.
2. Nelle more dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano della Regione nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, come disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, il Comune di Sappada/Plodn, nell'integritā del suo territorio, č classificato in fascia C.
2 bis. Il comma 2, ai fini di quanto previsto dall'
articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di diversa disposizione di legge regionale che preveda agevolazioni in materia di IRAP in base alla classificazione del territorio montano della Regione, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2018.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 12/2018