Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilitą.
CAPO II
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 14
1. Per le finalitą di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 19/2012, sono considerati in condizioni di incompatibilitą territoriale o di inidoneitą tecnica gli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
2 Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 119 dd. 03/04/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 21 dd. 22/05/2019) l'illegittimitą costituzionale dell'art. 14 della presente legge.