Al comma 28 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole <<validità di tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile>>.