Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.
Art. 10
 (Disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue)
1. In attuazione dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativamente agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, sono soggetti ad autorizzazione provvisoria, gli interventi finalizzati:
a) all'avviamento;
b) all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
c) al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
3. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1:
a) ha durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile;
b) pụ prevedere ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, su motivata istanza dell'ente gestore, deroghe ai limiti di legge per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere e per i soli parametri effettivamente interessati dalle stesse; in tal caso, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di ARPA e dell'Azienda del servizio sanitario regionale competente per territorio;
c) fissa i limiti per i relativi scarichi nei casi di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, l'ente gestore provvede a comunicare immediatamente all'autorità competente le date di inizio e di fine dell'interruzione.
5. Se l'interruzione di cui al comma 4 ha durata superiore a cinque giorni l'ente gestore deve chiedere l'autorizzazione provvisoria con le modalità stabilite dal comma 2.