Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2000, N. 15 (NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE)
Art. 2
1.
L'articolo 2 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Tipologia di prodotti)
1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:
a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
b) prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), inseriti nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale;
d) prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);

Art. 3
1.
L'articolo 3 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Iniziative informative e di educazione alimentare)
1. La Regione promuove iniziative informative e di educazione alimentare rivolte alle scuole, alle famiglie e agli addetti alla preparazione dei pasti finalizzate, in particolare, a far conoscere le caratteristiche nutrizionali e le modalità di produzione e trasformazione delle tipologie di prodotti di cui all'articolo 2.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di salute e in coerenza con la pianificazione regionale sanitaria nel settore della prevenzione.
3. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 si impegnano a partecipare, per un anno dalla concessione del contributo, alle iniziative di cui al comma 1 che non comportano l'impiego di risorse economiche per i beneficiari medesimi, nonché a divulgare il materiale predisposto dalla Regione;
4. La Regione promuove altresì iniziative informative per agevolare gli enti pubblici gestori delle mense nella predisposizione di bandi di gara che prevedano l'impiego dei prodotti di cui all'articolo 2.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e la divulgazione delle attività di cui alla presente legge, denominato "Osservatorio LR 15/2000". L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di salute e dell'ERSA ed è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentita la Direzione centrale competente in materia di salute.>>.

Art. 4
1.
L'articolo 4 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Procedure per la concessione dei contributi)
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
4. L'ammissibilità della spesa viene valutata separatamente per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda.
5. Sono ritenute ammissibili solo le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2 che raggiungano la percentuale minima, rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari per il medesimo asilo nido o scuola, stabilita con deliberazione della Giunta regionale in misura comunque non inferiore al 50 per cento.
6. Non sono ritenute ammissibili le spese per cui non è stata rilasciata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera d).
9. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3, comma 3.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.>>.

Art. 7
1. Alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.