1.
La Regione, conformemente a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole e delle cooperative sociali al fine di:
a) arricchire l'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con gli interventi innovativi dell'agricoltura sociale;
b) promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e comunitario del territorio, ampliando e consolidando, nel contempo, le opportunità di inclusione sociale e di occupazione nonché di reddito per le imprese agricole e le cooperative sociali;
b bis) accompagnare i minori nel loro processo di scoperta e di crescita dell'ambiente e del territorio in cui vivono attraverso attività ludiche e formative quali i servizi per la prima infanzia di cui all'
articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nonché fornire ad adulti e anziani esperienze e forme di benessere personale e relazionale.
c) valorizzare l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura in integrazione con le attività sociali per generare benefici inclusivi, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, nonché promuovere lo sviluppo e la coesione in ambito locale secondo criteri di responsabilità etica e nel rispetto dell'ambiente;
d) favorire le sinergie tra i servizi pubblici, il terzo settore, l'imprenditoria agricola, i consumatori e gli operatori dell'economia solidale così come definiti dalla
legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale).