Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
Art. 10
 (Collaborazione con i servizi sociosanitari)
1. Le attivitą di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015, sono coordinate con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 23 della legge regionale 6/2006, sono inserite nei Piani di zona di cui all'articolo 24 della legge regionale 6/2006 e sono svolte anche in collaborazione con i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali.