Legge regionale 09 gennaio 2018, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.
Art. 6
 (Regolamento regionale)
2. Per i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque si fa riferimento alla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere.