a)
piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica, che a loro volta si distinguono in:
1) piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
2) piscine private o pubbliche a uso collettivo, cioè quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa, nonché le piscine al servizio di collettività, inserite quale elemento non prevalente in istituti scolastici, palestre, centri benessere, case di riposo, circoli e simili accessibili ai soli studenti, ospiti, soci, utenti della struttura stessa;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico;