Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine a uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine stesse, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Regione promuove la diffusione della cultura del salvamento attraverso una corretta informazione delle tecniche di salvamento anche mediante la formazione degli utenti, del personale e dei titolari di impianti.
3. Per le finalitą di cui al comma 2, la Regione si avvale della collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e delle associazioni ed enti operanti nel settore.