Legge regionale 09 gennaio 2018, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
 (Classificazione delle piscine)
2. Le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate con acqua marina e termale o da fonte geotermica, sono escluse dall'applicazione della presente legge, in quanto regolamentate da normativa specifica.
3. Ai fini igienico-sanitari le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali e alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 6
 (Regolamento regionale)
2. Per i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque si fa riferimento alla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere.