Legge regionale 28 dicembre 2017 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2018.

Art. 8

(Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. L'Amministrazione regionale intende sostenere il modello organizzativo della scuola primaria a tempo pieno di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per rispondere alle necessità di miglioramento del sistema scolastico attraverso lo stimolo alla costruzione di rapporti sociali e affettivi significativi alla base di ogni apprendimento, nonché per favorire la costruzione di una reale motivazione all'apprendimento anche attraverso attività ludiche, espressive e creative.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Flaibano un contributo per la realizzazione di un progetto volto alla valorizzazione del modello organizzativo del tempo pieno negli istituti comprensivi della regione e al rafforzamento della rete degli istituti che lo realizzano.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

4. Per le finalità previste al comma 1 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione dalla Tabella H di cui al comma 115.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Casa delle arti di Gorizia per la realizzazione di attività di promozione delle arti, con particolare riferimento all'insegnamento della musica.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.

7. Per le finalità previste al comma 5 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione "La Viarte" Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di attività educative e formative a favore dei giovani ospiti della struttura al fine di favorire lo sviluppo della loro autonomia e responsabilità e per agevolare il loro inserimento sociale.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di formazione professionale, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.

10. Per le finalità previste al comma 8 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi presso la Commissione Territoriale per la protezione internazionale e relativa Sezione, istituite presso le sedi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Trieste e Udine, e riguardanti le materie del contenzioso sul diritto d'asilo, nonché presso la Sezione specializzata per l'Immigrazione del Tribunale di Trieste, al fine di sviluppare conoscenze e competenze sul sistema dell'asilo nazionale e della protezione internazionale, sotto il profilo amministrativo e giuridico.

(17)

12. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Università, in qualità di soggetto promotore, le seguenti spese relative ai tirocinanti:

a) indennità di partecipazione;

a bis) imposte e tasse connesse alla realizzazione dei tirocini;

b) oneri assicurativi previsti per legge.

(18)(31)

13. Le somme di cui al comma 12 sono ripartite in misura uguale a favore delle due Università. L'accordo di cui al comma 11 definisce i termini e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamento a favore delle Università. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di tirocini.

14. Per le finalità previste dai commi 11 e 12 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

15.

( ABROGATO )

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(4)

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), approvata per l'anno scolastico 2017-2018 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 9600/LAVFORU/2017, del 9 novembre 2017.

25. I progetti finanziati ai sensi del comma 24 devono essere realizzati e conclusi entro il 31 ottobre 2018.

26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), approvata per l'anno scolastico 2017-2018 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 10540/LAVFORU/2017, del 22 novembre 2017, mediante il finanziamento delle sezioni di nuova attivazione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2017-2018.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 13.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione "Asilo infantile Pavia di Udine", ente gestore della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell'infanzia di Pavia di Udine, per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2017/2018, del servizio educativo sperimentale a favore dei bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi di età, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione di data 2 maggio 2012, n. 97/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella H di cui al comma 115.

32. La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sia attuata su tutto il territorio regionale.

33. Per le finalità di cui al comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Lino Zanussi" di Pordenone, all'Istituto comprensivo "di Via Commerciale - Trieste", alla Parrocchia San Lorenzo Martire, ente gestore Scuola dell'infanzia "G. Bini" di Varmo, alla Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia, ente gestore della Scuola dell'infanzia "Tenente Silvano Sbrizzai" di Paularo, una sovvenzione straordinaria per l'anno scolastico 2017-2018, nella misura fissata al comma 36.

(1)

34. Gli interventi di cui al comma 33 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017-2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2017, n. 505.

35. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/PRES. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).

36. Per le finalità previste al comma 32 è prevista la spesa complessiva di 17.000 euro per l'anno 2018, suddivisa come di seguito indicato:

a) 6.000 euro a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Lino Zanussi" di Pordenone;

b) 5.000 euro a favore dell'Istituto comprensivo "di Via Commerciale - Trieste";

c) 2.000 euro a favore della Parrocchia San Lorenzo Martire, ente gestore Scuola dell'infanzia "G. Bini" di Varmo;

d) 4.000 euro a favore della Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia, ente gestore della scuola dell'infanzia "Tenente Silvano Sbrizzai" di Paularo.

(2)

37. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 32 e 36 è destinata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

38. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro all'Ufficio speciale per le scuole con lingua di insegnamento slovena, presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione all'istituto scolastico individuato quale tesoriere dall'Ufficio speciale di cui al comma 38. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

41. La Regione, al fine di valorizzare gli aspetti multiculturali del territorio e il sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG), quale occasione per lo sviluppo economico del territorio in un contesto transnazionale, nonché nell'ambito della promozione, d'intesa con la comunità scientifica regionale, di importanti eventi sul territorio, sostiene l'iniziativa "Trieste Capitale della scienza 2020" nell'ambito di ESOF (Euro Science Open Forum), promossa dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT).

42. Per le finalità di cui al comma 41 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze un contributo a sostegno delle fasi preparatorie, di avvio e di realizzazione dell'evento in oggetto.

43. Per le finalità di cui al comma 41 l'Amministrazione regionale può altresì disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso la Fondazione di propri dipendenti per periodi di durata non superiore a un anno, rinnovabili per un massimo di tre anni. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco ed è aggiuntivo al contributo di cui al comma 42.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata, entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

45. È fatto obbligo alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze - FIT di Trieste, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

46. Per le finalità previste al comma 41 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 400.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale all'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di Trieste per la realizzazione di una infrastruttura dedicata alla ricerca e alla certificazione della qualità dei processi e dei farmaci biosimilari.

48. Sono ammissibili a finanziamento le spese di investimento per la predisposizione degli spazi, per l'acquisto di attrezzature e di know-how specializzato, e le spese per l'attività di ricerca nella fase di avvio dell'infrastruttura.

49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di ricerca, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

50. È fatto obbligo all'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di Trieste, di presentare alla Regione, entro i termini fissati dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso, nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

51. Per le finalità previste al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018, 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1.500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

52. Al fine di rafforzare la collaborazione con l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB, anche nella dimensione comunitaria, per le attese ricadute a livello regionale della ricerca scientifica negli ambiti di cui al comma 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo con il Centro nel rispetto della disciplina nazionale in materia di accordi con organismi internazionali.

53. Nell'accordo di cui al comma 52 l'Amministrazione regionale può altresì disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology - ICGEB di un proprio dipendente per la durata massima prevista dalle norme di legge di settore. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco e viene aggiunto al contributo di cui al comma 47.

54.

( ABROGATO )

(19)(32)

54 bis.

( ABROGATO )

(20)(33)

55.

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(21)(34)

56.

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57.

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(23)(37)

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59.

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60.

( ABROGATO )

(40)

60 bis. Coerentemente ai contenuti dei progetti complessi di cui al comma 56, delle intese e degli accordi di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, con il ruolo di soggetto fondatore, alla costituzione di una fondazione di partecipazione avente quale principale finalità istituzionale la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa nell'ambito di un ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione.

(12)(24)

60 ter. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 60 bis, in qualità di fondatori e sostenitori, delle associazioni datoriali, di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, di Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl, del Polo Tecnologico Alto Adriatico Scarl, delle università regionali e della Sissa di Trieste. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati.

(13)(25)

60 quater. La Regione concorre alla formazione della dotazione iniziale della fondazione attraverso l'assegnazione di un conferimento indicato in sede di atto costitutivo.

(14)

60 quinquies. La Regione, inoltre, al fine di concorrere al sostegno dell'attività della fondazione, eroga un contributo al fondo di gestione, nella misura stabilita annualmente con le leggi di stabilità.

(15)

60 sexies. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 60 bis, con il ruolo di soggetto fondatore, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi di atto costitutivo e di statuto e stabilisce le risorse iniziali da destinare al fondo di gestione di cui al comma 60 quinquies. Le eventuali modifiche allo statuto che si rendessero successivamente necessarie sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

(16)(26)

61. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2018 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

62. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 61, in misura pari al 70 per cento, fino ad un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

63. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 61, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

64. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 61 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

65. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 61, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

66. Le risorse di cui al comma 69 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2017.

67. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2018 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 61. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2017.

68. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2019 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

69. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA (di seguito Mediocredito) le spese annuali per l'attività di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

71. Per il rimborso di cui al comma 70 Mediocredito inoltra alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione del Fondo, relativamente all'esercizio finanziario precedente, unitamente al prospetto delle spese per l'attività di gestione, commisurate in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione fra la Regione e Mediocredito di data 17 novembre 2006.

72. Successivamente all'approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all'esercizio finanziario di riferimento da parte della Giunta regionale, il rimborso di cui al comma 70 è disposto dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

73. Per le finalità previste al comma 70 è destinata la spesa complessiva di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

74. La Regione al fine di realizzare l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), attua iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche.

75. Con regolamento sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime.

76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 640.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

77. Al fine di favorire la permanenza e il rientro nel mercato del lavoro delle giovani madri, in via sperimentale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per assunzioni, effettuate nel 2018 sul territorio regionale, con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, esclusivamente a tempo pieno e indeterminato, di donne che, alla data di presentazione della domanda di contributo, siano madri di almeno un figlio di età fino a 5 anni non compiuti.

78. Sono beneficiari del contributo di cui al comma 77:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

79. L'ammontare del contributo di cui al comma 77 è pari:

a) a 10.000 euro per ciascuna assunzione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

b) a 7.000 euro per ciascuna assunzione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

80. Gli importi di cui al comma 79 sono aumentati di 3.000 euro qualora il datore di lavoro richiedente disponga di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:

a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;

b) nido aziendale o convenzionato.

81. Il contributo di cui al comma 77 è concesso a titolo di aiuto de minimis, nel rispetto integrale delle condizioni poste dai vigenti regolamenti europei.

82. Il contributo di cui al comma 77 non è cumulabile con i contributi previsti dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

83. Le istanze di contributo di cui al comma 77 sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione.

84. I termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 77 sono individuati con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

85. Comporta la revoca totale del contributo di cui al comma 77 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione, con conseguente, integrale, restituzione del contributo da parte del soggetto beneficiario.

86. Comporta la revoca parziale del contributo di cui al comma 77 la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro, intervenuta dopo dodici mesi ed entro sessanta mesi dall'assunzione.

87. Nell'ipotesi di cui al comma 86 il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo cosi commisurata:

a) nella misura dell'80 per cento se la cessazione si verifica dopo dodici mesi ed entro ventiquattro mesi dall'assunzione;

b) nella misura del 70 per cento se la cessazione si verifica dopo ventiquattro mesi ed entro trentasei mesi dall'assunzione;

c) nella misura del 60 per cento se la cessazione si verifica successivamente al trentaseiesimo mese dall'assunzione.

88. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di regime di aiuto de minimis, di requisiti per la concessione del contributo, di modalità di presentazione della domanda di contributo e di modalità di istruzione del procedimento contributivo, trova applicazione quanto previsto dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 48 della legge regionale 18/2005, in quanto compatibile.

89. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

90.

( ABROGATO )

(27)

91.

( ABROGATO )

(28)

92.

( ABROGATO )

(29)

93.

( ABROGATO )

(30)

94. Al fine di promuovere, anche in concorso con le istituzioni del territorio e con le parti sociali, il superamento sul territorio regionale delle condizioni di svantaggio delle persone attraverso azioni di solidarietà sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, secondo le modalità previste dal relativo statuto, la procedura per l'adesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Fondazione denominata "WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" di Pordenone, con un conferimento al fondo di dotazione della Fondazione pari a 10.000 euro.

95. Con deliberazione della Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema degli atti necessari ai fini dell'adesione alla Fondazione.

96. Per la finalità prevista dal comma 94 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 3 (Spese per incrementi di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

97. Al fine di promuovere il dialogo interculturale dei diritti umani e l'interazione tra arte, memorie e cittadinanza attiva, nonché le iniziative scientifiche e didattiche incentrate sulla cooperazione e gli scambi transfrontalieri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia un contributo straordinario a sostegno delle spese, sostenute dall'1 gennaio 2017, per il progetto "Memobus 2017. Viaggiare per comprendere, malgrado tutto - Viaggio della memoria ad Auschwitz-Birkenau".

98. Il contributo per il progetto di cui al comma 97, cui prendono parte gli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, è diretto a consentire la visita a Cracovia e ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, quali luoghi della memoria, con lezioni interattive, incontri con i testimoni e laboratori.

99. La domanda di ammissione al contributo per il progetto di cui al comma 97 va presentata, da parte dell'Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia, alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio 2018, corredata di una descrizione delle attività e delle iniziative svolte.

100. La struttura regionale competente in materia di istruzione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda alla concessione e alla liquidazione del contributo.

101. Con decreto del responsabile della struttura regionale competente in materia di istruzione con cui è concesso e liquidato il contributo, sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione.

102. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Sezioni regionali dell'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti, per la realizzazione di progetti nelle scuole finalizzati alla promozione dei valori della Costituzione e delle iniziative di richiamo della memoria.

104. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 103 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa.

105. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il riparto dei contributi di cui al comma 103, sulla base delle proposte formulate dai richiedenti.

106. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 105. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

107. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

108. L'Amministrazione regionale sostiene le azioni volte a favorire l'apprendimento sui temi dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e della biodiversità, della salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali.

109. Per le finalità di cui al comma 108 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Verzegnis per la realizzazione di iniziative in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio ed altri soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e di una relazione delle attività previste. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), un contributo straordinario per le finalità previste dal comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

113. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 112 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia istruzione. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione e le modalità di erogazione del contributo.

114. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 115.

115. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le varia-zioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.

Note:

Parole sostituite al comma 33 da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 12/2018

Parole sostituite alla lettera d) del comma 36 da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 12/2018

Comma 22 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ppp), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 23 abrogato da art. 56, comma 1, lettera ppp), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Comma 15 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018

Comma 16 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018

Comma 17 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018

Comma 18 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018

Comma 19 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018

10  Comma 20 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018

11  Comma 21 abrogato da art. 8, comma 4, L. R. 20/2018

12  Comma 60 bis aggiunto da art. 8, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

13  Comma 60 ter aggiunto da art. 8, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

14  Comma 60 quater aggiunto da art. 8, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

15  Comma 60 quinquies aggiunto da art. 8, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

16  Comma 60 sexies aggiunto da art. 8, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

17  Comma 11 sostituito da art. 8, comma 27, lettera a), L. R. 13/2019

18  Comma 12 sostituito da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 13/2019

19  Comma 54 sostituito da art. 8, comma 27, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

20  Comma 54 bis aggiunto da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

21  Parole aggiunte al comma 55 da art. 8, comma 27, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

22  Comma 56 sostituito da art. 8, comma 27, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

23  Comma 57 bis aggiunto da art. 8, comma 27, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

24  Comma 60 bis sostituito da art. 7, comma 25, lettera a), L. R. 13/2021

25  Comma 60 ter sostituito da art. 7, comma 25, lettera b), L. R. 13/2021

26  Parole sostituite al comma 60 sexies da art. 7, comma 25, lettera c), L. R. 13/2021

27  Comma 90 abrogato da art. 43, comma 1, lettera kk), L. R. 22/2021

28  Comma 91 abrogato da art. 43, comma 1, lettera kk), L. R. 22/2021

29  Comma 92 abrogato da art. 43, comma 1, lettera kk), L. R. 22/2021

30  Comma 93 abrogato da art. 43, comma 1, lettera kk), L. R. 22/2021

31  Lettera a bis) del comma 12 aggiunta da art. 49, comma 1, L. R. 8/2022

32  Comma 54 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

33  Comma 54 bis abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

34  Comma 55 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

35  Comma 56 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

36  Comma 57 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

37  Comma 57 bis abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

38  Comma 58 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

39  Comma 59 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

40  Comma 60 abrogato da art. 7, comma 60, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.