Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2018.
Art. 12
 (Conferme e devoluzione di contributi)
1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2018.
2. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario, è autorizzata a confermare al Comune di Muggia il contributo ventennale costante di 30.000 euro annui, concesso con decreto n. 1478/Pers. SP 1 del 18 giugno 2009, per la realizzazione dei lavori di "Completamento e adeguamento complesso sportivo comunale località Piasò - Muggia", a favore di uno o più interventi inerenti l'impiantistica sportiva, da realizzarsi anche per lotti funzionali, entro il limite delle spesa originariamente ammessa.
5. In attuazione del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare un nuovo termine di rendicontazione del contributo.
7. È data facoltà al Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina, in deroga alle singole normative di finanziamento disciplinanti i contributi di cui al comma 6, di utilizzare le rate annuali maturate nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge con contestuale rinuncia alle rate annuali successive al medesimo esercizio, a favore dei nuovi interventi proposti la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.
9. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 8, a confermare i contributi di cui al comma 6 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
10. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze del Comune di Sauris in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo decennale costante di 20.570,30 euro annui concesso con decreto n. 1124/Cult 5 SP del 31 maggio 2008 e già confermato, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, con decreto n. 2574/CULT del 24 luglio 2015, per la realizzazione di nuovi lavori denominati "lavori di miglioramento del complesso denominato borgo dello sport e del benessere, acquisto beni e realizzazione di una struttura prefabbricata lignea a servizio della pista di sci in Sauris di Sotto".
12. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 11, a confermare il contributo di cui al comma 10 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione delle spese sostenute.
14. È data facoltà al Comune di Vajont, in deroga alle singole normative di finanziamento disciplinanti i contributi di cui al comma 13, di utilizzare le rate annuali maturate nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge con contestuale rinuncia alle rate annuali successive al medesimo esercizio, a favore di nuovi interventi proposti inerenti l'impiantistica sportiva la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.
16. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 15, a confermare i contributi di cui al comma 13 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
17. Con riguardo agli incentivi, ai contributi, alle agevolazioni, alle sovvenzioni e ai benefici di qualsiasi genere e comunque denominati, concessi ed erogati dalla Provincia di Udine agli enti locali relativamente alle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e non connessi a funzioni e attività già trasferite alla Regione stessa ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo dei contributi nella misura già quantificata dalle Province e li utilizzano per interventi riferiti alle medesime finalità individuate nell'originaria legge di finanziamento.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Ente Friulano Assistenza - E.F.A. di Udine, il contributo già concesso alla Società Cooperativa "Gestioni Turistiche Assistenziali", con sede a Udine, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), con decreto n. 2404/PROTUR dell'11 novembre 2016 del direttore del Servizio turismo per gli interventi di qualificazione forestale e ambientale, nonché per la realizzazione di impianti e servizi funzionali alla fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro.
21. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 20 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del nuovo beneficiario.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione con decreto n. 2796 del 30 novembre 2016, a favore dei Comuni costieri del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 70, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), per l'abbattimento degli oneri connessi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, ancorché le rendicontazioni siano pervenute oltre i termini prescritti.
23.
Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), dopo le parole <<di cui al comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<a favore dei soggetti privati>>.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi sulla base del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1858 del 30 settembre 2016, per il finanziamento di progetti di investimento che risultano iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei contributi stessi, previsti a pena di revoca del decreto di concessione.
25. Per le finalità di cui al comma 24 i beneficiari presentano al Servizio regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2018, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori o di rendicontazione dei relativi contributi.
27. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 26 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
29. Per la realizzazione dei lavori di sistemazione del capoluogo, consistenti nella nuova tratta di condotta e opere correlate per lo smaltimento di acque meteoriche, a salvaguardia dei centri abitati e della sicurezza del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Fontanafredda:
1) il contributo ventennale costante di 8.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto n. PMT/3102 del 12 giugno 2012, successivamente confermato con decreto n. PMT/1160 del 26 marzo 2015, per l'importo di 32.000 per lavori di completamento della Biblioteca civica Casa Magnoler, 3° lotto e destinato con deliberazione della Giunta regionale dell'8 luglio 2016, n. 1291, per l'importo di 128.000 alla realizzazione della nuova Club House presso l'area sportiva di Villadolt;
2) il contributo ventennale costante di 30.000 euro annui, originariamente concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, con decreto n. PMT/5034 del 24 novembre 2014, e confermato con decreto n. TERINF/2804 del 2 maggio 2017, in complessivi 500.000 euro a valere sul Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), per la realizzazione della copertura dei campi da tennis.
30. Per le finalità di cui al comma 29, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di conferma del contributo corredata di relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario dell'intervento.
31. Con il provvedimento di conferma vengono fissati nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
Note:
1 Comma 16 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2018
2 Comma 18 abrogato da art. 13, comma 8, L. R. 20/2018
3 Comma 17 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 25/2018