Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
Art. 9
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
5. La gestione associata delle funzioni di cui all' articolo 27, comma 1, lettera c), della legge regionale 26/2014 , come modificata dalla lettera b) del comma 4, è disciplinata secondo i tempi e modi indicati in apposito cronoprogramma approvato dalle Unioni territoriali intercomunali entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 27, comma 4, della legge regionale 26/2014 .
6.
Al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le parole << 31 dicembre 2017>> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018>>.

10. Il processo di integrazione dei Comuni, assegnati in forza del comma 9 a una diversa area territoriale adeguata, è attuato entro il 31 dicembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato fra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati e comunicato alla Regione.
30. Nell'ambito dei trasferimenti ordinari a FVG Strade SpA, la Regione tiene conto degli oneri di cui al comma 29, eventualmente sostenuti dopo l'1 gennaio 2018.
31. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017, le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.
32. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 11, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le iniziative volte a sostenere e accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere realizzate da Federsanità ANCI FVG anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.
38. Ai risparmi strutturali individuati ai commi da 33 a 37 si aggiungono, negli anni successivi, anche i risparmi tendenziali derivanti dalla completa attuazione della legge regionale 26/2014 in ordine all'esercizio delle funzioni comunali tramite le Unioni territoriali intercomunali, che consente di realizzare economie di scala derivanti da una razionalizzazione organizzativa in termini di personale e più elevanti standard di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse.
43. I termini, fissati con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1310 del 3 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009, per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione dei contributi sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 30 settembre 2018, per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2017 siano stati assunti impegni di spesa in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi.
44. Per le finalità previste dal comma 43 gli enti locali beneficiari inviano apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il 31 gennaio 2018.
50.
L'articolo 10 della legge regionale 20/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3)
1. Il procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma:
a) entro l'1 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, riferito all'1 gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2;
b) entro il 15 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 1;
c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'articolo 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al Commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro;
d) entro il 16 luglio 2018, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa;
e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al Capo II e delle relative risorse opera a far data dall'1 settembre 2018;
g) entro il 25 luglio 2018, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
h) entro l'1 ottobre 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;
i) entro il 15 novembre 2018, la Giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4; la relativa deliberazione è trasmessa al Commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3 septies del medesimo articolo;
l) le Province di cui all'articolo 2, comma 3, sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'articolo 8, comma 5;
m) entro il 31 gennaio 2019 il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del Commissario cessa con tale adempimento.
2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.>>.

59. Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 24/2016 le parole << al 31 dicembre 2018 per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano stati assunti impegni di spesa, in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti, nei confronti di terzi da parte della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio o degli enti subentranti >> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 giugno 2020 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)>>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2018
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2018
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 6, L. R. 12/2018
4 Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 7, L. R. 12/2018
5 Parole soppresse al comma 22 da art. 4, comma 8, L. R. 12/2018
6 Parole sostituite al comma 22 da art. 4, comma 8, L. R. 12/2018
7 Parole aggiunte al comma 29 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2018
8 Parole aggiunte al comma 36 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2018
9 Comma 37 sostituito da art. 4, comma 11, L. R. 12/2018
10 Comma 45 abrogato da art. 4, comma 12, L. R. 12/2018
11 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 17/2018
12 Comma 13 abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, commi 6 bis e 6 ter, L.R. 18/2015.
13 Parole soppresse al comma 5 da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
14 Comma 14 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
15 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 10, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16 Comma 52 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17 Comma 53 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
18 Comma 54 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19 Comma 55 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Comma 56 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21 Comma 2 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
22 Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
23 Comma 8 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
24 Comma 16 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
25 Comma 17 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
26 Parole sostituite al comma 59 da art. 3, comma 50, L. R. 13/2019
27 Comma 7 abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.
28 Comma 1 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
29 Comma 9 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
30 Parole sostituite al comma 58 da art. 4, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
31 Comma 39 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
32 Comma 40 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
33 Comma 41 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
34 Comma 42 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021