Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
Art. 7
 (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
5. All'articolo 63 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2 quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente.
2 quinques. Nei casi di cui ai commi 2 ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2 quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi.
2 sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone.
2 septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali.
2 opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.>>.

6. Le sanzioni previste dall' articolo 63, comma 2 bis, della legge regionale 18/2005 , come introdotte dal comma 5, si applicano ai tirocini attivati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
7.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunto il seguente:

13. La Regione è autorizzata a utilizzare le risorse destinate a remunerare i Centri per l'impiego, quali soggetti erogatori dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per rafforzare la rete pubblica dei servizi per l'impiego regionale, anche attraverso l'incentivazione del personale assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, anche secondo le indicazioni previste in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Note:
1 Nel B.U.R. 14/2/2018, n. 7 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 7, c. 6, L.R. 44/2017, il riferimento all'articolo 63 bis della L.R. 18/2005 va inteso come riferimento all'art. 63, c. 2 bis, della L.R. 18/2005.
2 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
3 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4 Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 3/2018
5 Comma 12 abrogato da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.