Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 13 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, è autorizzata a negoziare e, se del caso, a perfezionare un'alleanza con ICCREA Banca SpA, del Gruppo bancario ICCREA, attraverso un aumento di capitale riservato.
5.
Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:

6. La disposizione di cui al comma 5 ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), il periodo di mandato sino alla X legislatura è riconosciuto per intero ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina previgente alla modifica introdotta dalla legge regionale 10/2013. In tale ipotesi il periodo di mandato dalla XI legislatura è comunque riconosciuto ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina introdotta dalla legge regionale 10/2013 per un massimo di dieci annualità.
8. Qualora, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53), il compenso professionale sia stato determinato pattiziamente, anche con riferimento a fonti diverse dai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense o dalle tariffe professionali forensi, ai fini del rimborso delle spese legali di cui all' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), si provvede tenuto conto della necessità, della rilevanza, dell'utilità e del contenuto dell'attività defensionale svolta, anche con riferimento a procedimenti analoghi, alla liquidazione entro i limiti dei valori massimi applicabili dei parametri o delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo giudizio di conformità degli stessi da parte dell'Avvocatura della Regione.
9. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai giudizi e ai procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 12/2018
2 Comma 8 ter aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 12/2018
3 Parole sostituite al comma 8 da art. 112, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Al fine di consentire l'avvio delle attività del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, istituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), i beni indisponibili di proprietà dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste), sono trasferiti in proprietà al predetto Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
2. Per le medesime finalità del comma 1, i beni disponibili di proprietà dell'EZIT inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 25/2002, individuati dal Commissario liquidatore come non necessari per la chiusura della procedura commissariale, sono trasferiti in proprietà al predetto Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
3. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, individua i beni indisponibili e i beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale oggetto di trasferimento.
4. Con verbale di consegna sottoscritto dal Commissario liquidatore e dal legale rappresentante del Consorzio di cui al comma 2, i beni di cui al comma 3 sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà al Consorzio per essere utilizzati per i fini istituzionale del Consorzio medesimo. Detto verbale costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.
5. Le operazioni di consegna dei beni indisponibili di cui al comma 3 sono attuate entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge.
6. Le operazioni di consegna dei beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale di cui al comma 3 possono essere attuate anche prima della chiusura della procedura commissariale.
7. A decorrere dall'1 gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), continuano a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2018, solo per le imprese già autorizzate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 13.
8. A decorrere dall'1 gennaio 2019, l'articolo 2, comma 13, della legge regionale 27/2014, cessa di avere efficacia.
12. Per la stima dei beni conferiti di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di rinvio di cui all'articolo 29 dello statuto del Consorzio.
13.
Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo la parola << ricettive>> sono inserite le seguenti: << o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016>>.

Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, la corresponsione del contributo in conto interessi di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2003, n. 205 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16 della legge regionale 13/2002), non cessa qualora, nel corso della durata del contratto di mutuo, si verifichino le seguenti situazioni:
a) perdita del possesso dei fondi oggetto dell'aiuto;
b) vendita, cambio di destinazione o perdita del possesso dei fondi preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda di aiuto.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in sede di adozione dei provvedimenti conseguenti all'estinzione anticipata del mutuo e alla vendita dei fondi oggetto dell'aiuto.
3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
4.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è aggiunto il seguente:

5. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
f)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Sistema contabile dei Consorzi di bonifica)
1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico - patrimoniale.
2. I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 20.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.
4. Per le attività di natura commerciale i Consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.

6. Gli articoli 3, 3 bis, 22 e 23 della legge regionale 28/2002, come modificati e inseriti dal comma 5, hanno effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui al predetto articolo 3 bis, comma 5, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli articoli 3, 22 e 23 della legge regionale 28/2002 nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per consentire l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all'articolo 3 bis comma 2, della legge regionale 28/2002, come inserito dal comma 6, lettera f), è adottato dall'Associazione Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto al controllo ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 28/2002. Decorso inutilmente il predetto termine di quattro mesi, il piano dei conti è approvato, entro i successivi tre mesi, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.
9.
Al comma 35 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole << nella graduatoria di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008)>> sono sostituite dalle seguenti: << nelle graduatorie previste nelle disposizioni regionali di applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio>>.

12. Le modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008, apportate dal comma 5, hanno effetto dall'1 gennaio 2018.
15. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di nuove procedure concorsuali, la graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 29 maggio 2008, n. 947 e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2018.
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
5.
L'Allegato A di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 5/2016 è sostituito dal seguente:

<<ALLEGATO A
(riferito all'articolo 8)

COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. L'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Erto e Casso; Fanna; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Roveredo in Piano; Sacile; San Quirino; Sequals; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Vito d'Asio; Vivaro.

2. L'Assemblea locale "Interregionale" Annone Veneto; Azzano Decimo; Casarsa della Delizia; Chions; Cinto Caomaggiore; Concordia Sagittaria; Cordovado; Fiume Veneto; Fossalta di Portogruaro; Gruaro; Meduna di Livenza; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Portogruaro; Pramaggiore; Pravisdomini; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Michele al Tagliamento; San Vito al Tagliamento; Santo Stino di Livenza; Sesto al Reghena; Teglio Veneto; Valvasone Arzene; Zoppola;

3. L'Assemblea locale "Centrale" è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegna; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cercivento; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.

4. L'Assemblea locale "Orientale goriziana" è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soci; Staranzano; Turriaco; Villesse.

5. L'Assemblea locale "Orientale triestina" è costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.




COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Assemblea locale "Occidentale" è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Casarsa della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Chions; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Cordovado; Erto e Casso; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Pravisdomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone Arzene; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola.

2. L'Assemblea locale "Centrale" è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Artegna; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertiolo; Bicinicco; Bordano; Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campoformido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cercivento; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasian di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Pocenia; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.

3. L'Assemblea locale "Orientale goriziana" è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soci; Staranzano; Turriaco; Villesse.

4. L'Assemblea locale "Orientale triestina" è costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.>>.

Note:
1 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, commi 3 e 3 bis, L.R. 34/2017.
2 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, commi 3 e 3 bis, L.R. 34/2017.
3 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 4 bis, 8 e 9, L.R. 14/2010.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. Gli incentivi attraverso i quali la Regione attua le azioni in materia di politiche abitative sono cumulabili con eventuali garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute dai privati cittadini beneficiari finali nell'accesso al credito finalizzato alla realizzazione delle iniziative oggetto degli incentivi medesimi.
2. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), l'Amministrazione regionale sostiene le azioni dei Comuni volte all'acquisto e alla ristrutturazione funzionale di immobili da desinare a sezione museale e centro di formazione.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 56 bis 2., della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le domande presentate nell'anno 2017 e non finanziate per mancanza di risorse conservano validità fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire il finanziamento degli interventi già individuati dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 56, cui è assicurata priorità rispetto a eventuali nuove domande presentate dagli Enti locali.
5. Ai fini del rispetto di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), tra i "redditi assimilati" si intendono anche il reddito d'impresa e il reddito di partecipazione agli utili di società di persone qualora tali redditi siano realizzati, con apporto del proprio lavoro, dall'imprenditore individuale, dal collaboratore di impresa familiare o dal socio di società di persone.
7. In via di interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), inerente gli interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del distretto della sedia, nella nozione di interventi di demolizione ed eventuale bonifica, con riferimento alla copertura dei fabbricati produttivi individuati al medesimo comma, si comprendono anche le opere di eventuale ripristino connesse e conseguenti.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 32 dopo le parole << a norma di legge>> sono inserite le seguenti: << se di importo superiore a 2.000 euro mentre, in deroga all'articolo 56 della legge regionale 7/2000, per quelli di importo inferiore vi è la rinuncia ai diritti di credito in considerazione del tempo trascorso e dei costi connessi con l'eventuale recupero>>.

2. Le commissioni valutative operanti nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per l'organizzazione di attività culturali collegate all'assegnazione del titolo "Tolmezzo città Alpina 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1333, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.
8. Con riferimento alle domande di contributo presentate per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 10/2006, dagli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento e allo sviluppo delle relative attività ecomuseali, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda.
10. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda medesima.
11. La disciplina transitoria prevista dall'articolo 27 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), si applica anche per l'annualità 2018.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 6 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 9/2023
Art. 7
 (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
5. All'articolo 63 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2 quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente.
2 quinques. Nei casi di cui ai commi 2 ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2 quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi.
2 sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone.
2 septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali.
2 opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.>>.

6. Le sanzioni previste dall' articolo 63, comma 2 bis, della legge regionale 18/2005 , come introdotte dal comma 5, si applicano ai tirocini attivati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
7.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunto il seguente:

13. La Regione è autorizzata a utilizzare le risorse destinate a remunerare i Centri per l'impiego, quali soggetti erogatori dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per rafforzare la rete pubblica dei servizi per l'impiego regionale, anche attraverso l'incentivazione del personale assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, anche secondo le indicazioni previste in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Note:
1 Nel B.U.R. 14/2/2018, n. 7 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 7, c. 6, L.R. 44/2017, il riferimento all'articolo 63 bis della L.R. 18/2005 va inteso come riferimento all'art. 63, c. 2 bis, della L.R. 18/2005.
2 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
3 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4 Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 3/2018
5 Comma 12 abrogato da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
6. Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Servizio sociale dei Comuni)
1. L'esercizio in forma associata delle funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, per il tramite delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce condizione per accedere ai finanziamenti regionali.
2. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il SSC svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
3. Nell'ambito di quanto disposto, in materia di aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni, dal Piano di riordino territoriale definito dall'allegato C bis di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 26/2014, le funzioni del Servizio sociale dei Comuni sono esercitate con riguardo a un bacino demografico non inferiore ai 45.000 abitanti, ridotto a 25.000 abitanti per le Unioni aventi più di metà della popolazione residente nel territorio di comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con esclusione delle Unioni con Comuni rientranti nella zona omogenea del Carso.
4. In relazione al disposto di cui al comma 3, in alternativa al ricorso a progetti di fusione ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 26/2014, le UTI con popolazione inferiore alle soglie ivi stabilite sono tenute a convenzionarsi con UTI contigue appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria per l'esercizio unitario delle funzioni del SSC. In tal caso, sono previsti uffici in comune e un unico Responsabile ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, incardinati nell'organizzazione dell'Unione più popolosa se non diversamente stabilito nella convenzione.
5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata con decorrenza operativa dal termine della gestione transitoria di cui all'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014. La convenzione disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del SSC, la gestione degli interventi e dei servizi e regola i rapporti finanziari fra le Unioni.
6. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Unioni appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi del SSC.>>.

b)
dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
<<Art. 17 bis
 (Principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni)
1. Con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 è disciplinata l'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e degli ulteriori standard stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare sul territorio regionale uniformità nei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione.
2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.
3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni.
4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.
6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.
7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.>>.

c)
l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Gestione del Servizio sociale dei Comuni)
1. Le Unioni territoriali intercomunali gestiscono in forma diretta il Servizio sociale dei Comuni.
2. Le Unioni possono delegare la gestione delle attività, degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6 all'Azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento o a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio dell'Unione. La delega può essere parziale e in tal caso va prevista per aree omogenee d'intervento.
4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'Unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più Unioni, il regolamento di cui al comma 3 individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>.

d)   ( ABROGATA )
9. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di figure professionali del sistema integrato dei servizi sociali, ivi compresi i servizi di integrazione sociosanitaria, il personale già operante a qualunque titolo nella suddetta area alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Lettera d) del comma 6 abrogata da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2 Comma 1 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
3 Comma 3 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
4 Comma 7 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
5 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 9, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 61, L.R. 14/2016.
Art. 9
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
5. La gestione associata delle funzioni di cui all' articolo 27, comma 1, lettera c), della legge regionale 26/2014 , come modificata dalla lettera b) del comma 4, è disciplinata secondo i tempi e modi indicati in apposito cronoprogramma approvato dalle Unioni territoriali intercomunali entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 27, comma 4, della legge regionale 26/2014 .
6.
Al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le parole << 31 dicembre 2017>> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018>>.

10. Il processo di integrazione dei Comuni, assegnati in forza del comma 9 a una diversa area territoriale adeguata, è attuato entro il 31 dicembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato fra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati e comunicato alla Regione.
30. Nell'ambito dei trasferimenti ordinari a FVG Strade SpA, la Regione tiene conto degli oneri di cui al comma 29, eventualmente sostenuti dopo l'1 gennaio 2018.
31. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017, le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.
32. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 11, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le iniziative volte a sostenere e accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere realizzate da Federsanità ANCI FVG anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.
38. Ai risparmi strutturali individuati ai commi da 33 a 37 si aggiungono, negli anni successivi, anche i risparmi tendenziali derivanti dalla completa attuazione della legge regionale 26/2014 in ordine all'esercizio delle funzioni comunali tramite le Unioni territoriali intercomunali, che consente di realizzare economie di scala derivanti da una razionalizzazione organizzativa in termini di personale e più elevanti standard di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse.
43. I termini, fissati con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1310 del 3 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009, per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione dei contributi sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 30 settembre 2018, per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2017 siano stati assunti impegni di spesa in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi.
44. Per le finalità previste dal comma 43 gli enti locali beneficiari inviano apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il 31 gennaio 2018.
50.
L'articolo 10 della legge regionale 20/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3)
1. Il procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma:
a) entro l'1 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, riferito all'1 gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2;
b) entro il 15 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 1;
c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'articolo 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al Commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro;
d) entro il 16 luglio 2018, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa;
e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al Capo II e delle relative risorse opera a far data dall'1 settembre 2018;
g) entro il 25 luglio 2018, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
h) entro l'1 ottobre 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;
i) entro il 15 novembre 2018, la Giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4; la relativa deliberazione è trasmessa al Commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3 septies del medesimo articolo;
l) le Province di cui all'articolo 2, comma 3, sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'articolo 8, comma 5;
m) entro il 31 gennaio 2019 il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del Commissario cessa con tale adempimento.
2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.>>.

59. Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 24/2016 le parole << al 31 dicembre 2018 per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano stati assunti impegni di spesa, in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti, nei confronti di terzi da parte della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio o degli enti subentranti >> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 giugno 2020 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)>>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2018
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2018
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 6, L. R. 12/2018
4 Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 7, L. R. 12/2018
5 Parole soppresse al comma 22 da art. 4, comma 8, L. R. 12/2018
6 Parole sostituite al comma 22 da art. 4, comma 8, L. R. 12/2018
7 Parole aggiunte al comma 29 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2018
8 Parole aggiunte al comma 36 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2018
9 Comma 37 sostituito da art. 4, comma 11, L. R. 12/2018
10 Comma 45 abrogato da art. 4, comma 12, L. R. 12/2018
11 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 17/2018
12 Comma 13 abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, commi 6 bis e 6 ter, L.R. 18/2015.
13 Parole soppresse al comma 5 da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
14 Comma 14 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
15 Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 10, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16 Comma 52 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17 Comma 53 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
18 Comma 54 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19 Comma 55 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Comma 56 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21 Comma 2 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
22 Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
23 Comma 8 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
24 Comma 16 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
25 Comma 17 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
26 Parole sostituite al comma 59 da art. 3, comma 50, L. R. 13/2019
27 Comma 7 abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.
28 Comma 1 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
29 Comma 9 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
30 Parole sostituite al comma 58 da art. 4, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
31 Comma 39 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
32 Comma 40 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
33 Comma 41 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
34 Comma 42 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
Art. 10
 (Funzione pubblica)
1.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), dopo le parole << 100.000 abitanti>> sono aggiunte le seguenti:<< e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima>>.

5. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
m)   ( ABROGATA )
o)   ( ABROGATA )
q)   ( ABROGATA )
6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:
<<2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.>>

7. Nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), trova applicazione l'articolo medesimo, secondo quanto disposto dai commi successivi.
8. Con regolamento regionale è disciplinato il fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 per servizi e forniture. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. Con linee guida della Giunta regionale è stabilita la disciplina del restante 20 per cento.
12. Alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 45 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.>>.

17. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), cessa di essere ordinata in forma di gestione speciale autonoma ed è ricondotta alla disciplina prevista, ordinariamente, per le strutture direzionali e sub direzionali, nonché per gli incarichi dirigenziali dell'Amministrazione regionale a decorrere dalla data di efficacia dei conseguenti provvedimenti da assumersi, da parte della Giunta regionale e del Direttore generale, ai sensi degli articoli 7, 11 e 37 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., in merito all'articolazione organizzativa e alla declaratoria delle funzioni della Direzione centrale; dalla medesima data cessa, altresì, l'applicazione della disciplina dell'organizzazione interna e del funzionamento della Direzione centrale stessa adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12/2009.
19. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), il conguaglio ivi previsto si intende riferito al salario aggiuntivo di cui all'articolo 69 del Contratto collettivo regionale di lavoro quadriennio normativo 2002-2005 del 7 dicembre 2006, operato con riferimento ai trattamenti tabellari previsti per la categoria e la posizione economica dell'Area polizia locale ricoperte sino alla data di efficacia del Contratto collettivo regionale di lavoro di cui al medesimo comma 4, e all'indennità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A, del Contratto integrativo di ente del personale regionale 1998-2001, area non dirigenziale, documento stralcio del 15 maggio 2003.
20. Nell'ambito delle procedure di mobilità di Comparto verso le Unioni territoriali intercomunali attivate entro sei mesi dalla data di efficacia della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 32/2017, il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016, è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e il relativo trasferimento avviene con corrispondente cessione, da parte delle Unioni destinatarie, degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), il personale di staff della Provincia di cui al comma medesimo può essere trasferito ad amministrazioni diverse da quelle già individuate, al 31 dicembre 2017, a seguito della procedura di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016, previo nulla osta della Provincia medesima rilasciato d'intesa con le amministrazioni di cui al citato comma 2.
21.
La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all'articolo 57, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18/2016, e all'articolo 21 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in corso di validità al 31 dicembre 2017 o che siano venute a scadenza nel corso del mese di dicembre 2017, è prorogata, alle relative scadenze, di un anno.

22. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 12/2009 e dell'articolo 56, commi 19 e 20, della legge regionale 18/2016, l'acquisizione del personale mediante mobilità intercompartimentale da enti del Servizio sanitario regionale è considerata in regime di neutralità finanziaria.
Note:
1 Nel B.U.R. 14/2/2018, n. 7 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 10, c. 9, L.R. 44/2017, il riferimento al c. 4 del medesimo articolo va inteso come riferimento al c. 8.
2 Nel B.U.R. 14/2/2018, n. 7 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 10, c. 10, L.R. 44/2017, i riferimenti ai commi 3 e 5 del medesimo articolo vanno intesi come riferimento ai commi 7 e 9.
3 Comma 14 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 12/2018
4 Comma 15 abrogato da art. 12, comma 5, L. R. 20/2018
5 Comma 23 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 26/2018
6 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
7 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
8 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
9 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
10 Lettera h) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
11 Lettera i) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
12 Lettera j) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
13 Lettera l) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
14 Lettera m) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
15 Lettera o) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
16 Lettera q) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
17 Comma 14 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
18 Comma 16 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
19 Comma 4 abrogato da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 3, L.R. 32/2017.
20 Comma 3 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
21 Lettera f) del comma 5 abrogata da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 5, L.R. 18/2016.