Art. 31
(Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia)
1. La cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può prevedere, se richiesto, l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettrostorditore o di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di cattura della fauna ittica a fini di studio o salvaguardia da parte del personale dell'ETPI, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali.
4. In ogni caso l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato un corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI.
5. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.