Art. 30
(Concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura)
1. L'ETPI rilascia la concessione di acque pubbliche per gli impianti di piscicoltura che siano alimentati da acque sorgive, ivi compresi gli specchi d'acqua di cui all'articolo 28, comma 1.
2. Il regolamento individua i criteri e le modalitā per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca della concessione di cui al comma 1 che, in caso di laghetti di cui all'articolo 28, comma 1, č rilasciata d'ufficio contestualmente all'autorizzazione per la gestione privata della pesca sportiva.
3. La concessione quantifica l'importo del canone annuale per la concessione di acqua pubblica per singolo impianto o specchio d'acqua, nel rispetto dei canoni determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.