1.
Per ciascun anno accademico i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sono concessi:
a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico precedente;
b) nella misura del 50 per cento, in base al numero degli associati nell'anno accademico precedente;
c) nella misura del 10 per cento, in base al numero degli associati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di etą nell'anno accademico precedente.