Art. 6
(Domanda di ammissione ai contributi regionali)
1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, vanno presentate alla struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione di appositi bandi annuali.
2. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 2, comma 3, vanno presentate alla struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione e le relative attivitą sono finanziate tramite procedimento valutativo a sportello.