Art. 3
(Accesso alle attività)
1. L'iscrizione e la frequenza alle attività delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, di cui alla presente legge è libera, fatto salvo l'eventuale versamento di una quota associativa o di partecipazione che, in particolari casi di bisogno o indigenza da parte degli associati, può essere oggetto di riduzione o di esenzione in conformità ai relativi statuti e regolamenti associativi.
2. Per l'accesso alle attività non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.