Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.
Art. 2
 (Soggetti e benefici)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono tale scopo.
3. Al fine di sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 ulteriori contributi, a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della presente legge.
4. I contributi di cui al comma 3 sono commisurati al costo del progetto, e comunque in misura non eccedente a 1.500 euro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 17, lettera a), L. R. 15/2020
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 17, lettera b), L. R. 15/2020