Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.
Art. 2
 (Soggetti e benefici)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono tale scopo.
3. Al fine di sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 ulteriori contributi, a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della presente legge.
4. I contributi di cui al comma 3 sono commisurati al costo del progetto, e comunque in misura non eccedente a 1.500 euro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 17, lettera a), L. R. 15/2020
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 17, lettera b), L. R. 15/2020
Art. 5
 (Requisiti dei beneficiari dei contributi regionali)
2. La struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in sede di valutazione della domanda di ammissione al contributo.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere f), g) e h), deve essere posseduto alla data di avvio delle attività finanziate.
Art. 10
 (Rendicontazione)
1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal regolamento di cui all'articolo 8, il rendiconto nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso, fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli di rendicontazione previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato.
Art. 16
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 570.000 euro suddivisa in ragione di 285.000 euro per l'anno 2018 e 285.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5056)