1.
Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la prevenzione e il contrasto del fenomeno. A tal fine:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge stessa;
b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra lo stato di attuazione degli interventi previsti nella legge stessa e i dati della dimensione del fenomeno in regione.