1.
Ai sensi dell'articolo 1 i destinatari sono:
a) gli istituti scolastici;
b) i soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei requisiti ai fini dell'accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale in materia.