Legge regionale 06 novembre 2017, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.
Art. 1
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), la Regione può integrare il Reddito di Inclusione (ReI) di cui alla legge 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), al fine di ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio e può incrementare a favore dei beneficiari del ReI residenti nel proprio territorio l'ammontare del beneficio economico del ReI, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).
3. Qualora il requisito di residenza in regione maturi in corso di erogazione del beneficio economico del ReI, le integrazioni regionali sono riconosciute a decorrere dal mese successivo alla data di maturazione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 15, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 15, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 17, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 2
 (Modalità di coordinamento della Misura attiva di sostegno al reddito con il Reddito di Inclusione)
3. In caso di perdita del beneficio economico del ReI e delle relative integrazioni regionali a seguito di mancato mantenimento dei requisiti, può essere richiesto l'intervento monetario di integrazione al reddito previsto per i nuclei familiari non beneficiari di ReI la cui durata è ridotta del numero di mesi di fruizione delle integrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione dei benefici regionali non può eccedere trenta mesi.
4. La durata dei patti di inclusione è corrispondentemente adeguata in relazione alla durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito come stabilita ai sensi del comma 2.