Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.
Art. 8
 (Sistemi informativi regionali dei rifiuti)
1. I sistemi informativi regionali dei rifiuti sono costituiti dal Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., istituito con l'articolo 12, comma 42, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dall'applicativo "Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.)", dall'applicativo "Medicina del Lavoro - Amianto (Me.L.Am.)" e dall'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)".
2. Il S.I.R.R. costituisce strumento:
b) di gestione dei dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) di supporto alla Regione nei procedimenti relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
d) di interconnessione con il Catasto telematico nazionale per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a);
e) di interconnessione con l'applicativo O.R.So.;
f) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali in materia di rifiuti.
4. Ai fini dell'implementazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti e sui connessi aspetti economici, i Comuni, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR e i gestori degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, utilizzano l'applicativo O.R.So., anche tramite sistemi di interconnessione dati in base al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).
7. L'A.R.Am. costituisce strumento di acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto.