Art. 27
(Indennizzo ai Comuni)
1. I Comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti sono indennizzati dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell'impianto, di un indennizzo differenziato determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b).
2.
L'indennizzo di cui al comma 1 è dovuto per la sola quota di rifiuti gestiti in conto terzi da impianti di recupero:
3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 12/2018
5 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
6 Comma 3 bis abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019