Art. 24
(Revoca dell'autorizzazione unica)
1.
Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione unica è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo irreversibile per la salute pubblica dovuta a cause di forza maggiore;
b) irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore;
c) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di revoca è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione unica e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La revoca dell'autorizzazione unica comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).