Art. 20
(Autorizzazione delle varianti)
1. La domanda di autorizzazione del progetto di variante di un impianto autorizzato, corredata della documentazione tecnico-progettuale e delle eventuali autorizzazioni o degli eventuali atti di assenso comunque denominati e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione unica, č istruita con le modalitā di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Il procedimento autorizzatorio del progetto di variante si conclude con l'emanazione di un provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato della stessa, entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.