Art. 17
(Presentazione delle domande)
1.
Sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., le domande:
a) di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
b) di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
d) di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;
e) di rinnovo delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e c);
f) di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 7;
g) di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5.
2. Le domande sono predisposte in conformitą al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e).
2 bis. Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilitą della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a).
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 6/2019