Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.
TITOLO I
 SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
 Principi e disposizioni generali
Art. 1
 (Principi)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio regionale favorendone la riduzione della produzione e assicurando le più alte garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute dei cittadini.
2. La Regione impronta le azioni di cui alla presente legge ai principi in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti contenuti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in materia di promozione di misure di green economy contenuti nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale contenuti nella legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).
3. Le attività di gestione dei rifiuti si conformano al principio dello sviluppo sostenibile al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future e il loro diritto a un patrimonio ambientale integro.
4. In attuazione dei principi di economia circolare contenuti nella decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che adotta il 7° Programma di azione per l'ambiente, le attività di gestione dei rifiuti concorrono allo sviluppo di sistemi produttivi che mirano alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, intervenendo in fase di progettazione di beni e prodotti, favorendone l'estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo.
5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo principi di razionalità, di economicità e di prossimità agli impianti di trattamento rispetto ai luoghi di produzione.
Art. 2
 (Finalità)
2. I soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.
3. L'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale è valutata in rapporto alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclo, nonché alla qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.
Art. 3
 (Prevenzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio)
1. Le prescrizioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 e nel Piano di azione regionale per gli acquisti verdi predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modifiche, concorrono a implementare lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, i Comuni e, per quanto di competenza, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR di cui alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), attuano le azioni previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, anche promuovendo accordi reciproci e con le associazioni degli operatori economici, ambientaliste, di volontariato e dei consumatori, nonché con le istituzioni scolastiche.
4. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, su modello predisposto dalla Regione, la dichiarazione attestante il quantitativo di beni utilizzati, con riferimento all'anno precedente, distinguendo la percentuale proveniente da materiale riciclato.
5. L'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
6. Ai fini della promozione degli acquisti verdi della pubblica amministrazione regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e delle società partecipate dalle stesse, in conformità al Piano di azione regionale per gli acquisti verdi e ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e per quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 (Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture), l'obbligo di adottare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi previsti per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di forniture di carta in risme e carta grafica, si applica almeno alle seguenti percentuali del valore a base d'asta, con decorrenza dalle date indicate:
a) l'80 per cento dall'1 gennaio 2018;
b) il 90 per cento dall'1 gennaio 2019;
c) il 100 per cento dall'1 gennaio 2020.
7. Le misure e le politiche di sostegno ai settori produttivi, previste dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), prevedono meccanismi di premialità a beneficio delle imprese che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità e azioni di tipo complesso, in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
8. La Regione e i Comuni, nel rispetto delle loro competenze, all'interno delle proprie misure e politiche di sostegno ai settori produttivi e dei propri regolamenti, possono prevedere meccanismi di premialità e riduzione di imposte e tariffe per le imprese agricole, commerciali, industriali e per i cittadini che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dello stesso.
9. La Regione promuove la costituzione di filiere del riutilizzo, della riprogettazione e del riciclaggio, legate alla realtà locale, fondate sullo scambio di esperienze, conoscenze, progetti e buone pratiche e composte da piccole e medie imprese, pubbliche e private, che utilizzano impianti e tecnologie a basso impatto ambientale.
10. Al fine di prolungare il ciclo di vita dei beni che il possessore non intende più utilizzare la Regione sostiene la realizzazione di centri comunali di riuso finalizzati all'esposizione temporanea di beni usati ma ancora adoperabili nello stato in cui si trovano o di beni destinati alla preparazione, mediante riparazione o smontaggio, per il riutilizzo.
12. La Regione promuove consumi e stili di vita sostenibili volti al contenimento e alla riduzione della produzione di rifiuti incentivando l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
13. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.
Art. 4
 (Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare)
1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali.
3. Il Forum regionale per l'economia circolare valuta gli esiti del monitoraggio di cui ai commi 7 e 8 e formula indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.
4. Il Forum regionale per l'economia circolare si riunisce almeno una volta l'anno e la sua composizione e funzionamento sono disciplinati da un apposito decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.
5. Al fine di coordinare le attività volte a dare attuazione alle misure individuate nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e creare le condizioni per lo sviluppo dell'economia circolare, presso la Direzione centrale ambiente ed energia è istituito il Tavolo permanente per l'economia circolare al quale partecipano le strutture regionali competenti in materia di ambiente, attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca, volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati.
6. Il Tavolo permanente per l'economia circolare è convocato e presieduto dal Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati.
7. Il Tavolo permanente per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture regionali di cui al comma 5 e ne riferisce, annualmente, gli esiti all'Assessore regionale competente in materia di ambiente ai fini della comunicazione al Forum regionale per l'economia circolare e alla Giunta regionale.
8. Il Tavolo permanente per l'economia circolare verifica inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 11 e formula proposte alla Giunta regionale, anche al fine di adeguare gli obiettivi medesimi alle singole realtà territoriali. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'eventuale rideterminazione di tali obiettivi anche a modifica delle percentuali previste dall'articolo 3.
Art. 5
 (Disposizioni per la limitazione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici)
5. Al fine di promuovere e agevolare le attività della Rete regionale, la Regione promuove lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici, applicazioni o piattaforme web finalizzate a favorire l'incontro fra la sovraofferta di generi alimentari presso la distribuzione alimentare e la domanda di generi alimentari da parte degli enti donatori, lo scambio di informazioni e la divulgazione delle attività svolte.
6. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione la Regione stipula accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e affinché gli operatori della ristorazione si dotino di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
7. Negli appalti per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti dalla stessa controllati e dagli enti locali anche in forma associata, sono previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità.
8. I Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
9. I Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'istallazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse e che comprovino l'implementazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e imballaggio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 60, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 8
 (Sistemi informativi regionali dei rifiuti)
1. I sistemi informativi regionali dei rifiuti sono costituiti dal Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., istituito con l'articolo 12, comma 42, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dall'applicativo "Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.)", dall'applicativo "Medicina del Lavoro - Amianto (Me.L.Am.)" e dall'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)".
2. Il S.I.R.R. costituisce strumento:
b) di gestione dei dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) di supporto alla Regione nei procedimenti relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
d) di interconnessione con il Catasto telematico nazionale per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a);
e) di interconnessione con l'applicativo O.R.So.;
f) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali in materia di rifiuti.
4. Ai fini dell'implementazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti e sui connessi aspetti economici, i Comuni, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR e i gestori degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, utilizzano l'applicativo O.R.So., anche tramite sistemi di interconnessione dati in base al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).
7. L'A.R.Am. costituisce strumento di acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto.
Capo II
 Attribuzione delle funzioni
Art. 9
 (Funzioni della Regione)
1. Alla Regione competono le seguenti funzioni:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
b) la gestione del S.I.R.R., compresa l'immissione dei dati relativi ai provvedimenti di cui alle lettere e), f), g) e h), da parte delle strutture regionali competenti;
c) la gestione del Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5;
d) l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d);
f) l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 208 e 211 del decreto legislativo 152/2006 , comprese l'autorizzazione dei relativi progetti di variante e l'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell' articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006 ;
g) l'emissione dei provvedimenti di conferma, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione unica;
h) la verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate, nonché l'emissione del provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione delle attività, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006, anche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
k) la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni concernenti le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché sulla gestione degli impianti e delle apparecchiature per il compostaggio di comunità;
l) l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie;
m) l'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto, mediante l'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)";
n) la predisposizione di linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto;
o) la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio;
p) l'informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale;
q) la realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.
q bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilità, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, esercita i poteri sostitutivi nel caso in cui i Comuni non effettuino gli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comune, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito il Comune, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio comunale.
3. Il commissario di cui al comma 2 si avvale delle strutture del Comune, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2 Lettera q bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 10
 (Provvedimenti attuativi)
2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.
5. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 11
1. I Comuni ferme restando le competenze a essi attribuite dal decreto legislativo 152/2006:
a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;
a bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi;
b) definiscono le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;
d) comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, per il tramite di ARPA, i dati di cui all'articolo 8, comma 5, lettera g), ai fini della pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
e) provvedono, per quanto di competenza, alla compilazione dell'applicativo O.R.So., di cui all'articolo 8;
f) provvedono, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo A.R.Am., dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;
g) provvedono all'individuazione e all'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g);
h) provvedono all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera n).
2. L'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), da parte dei Comuni è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
3. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 7 bis, L. R. 5/2016
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 4/2023
Capo III
 Pianificazione regionale
Art. 12
 (Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano, è lo strumento che individua il complesso delle attività atte ad assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia, la minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.
2. Il Piano individua gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, le azioni e i tempi di attuazione, nonché i criteri di controllo e di verifica del loro raggiungimento.
4. Il Piano, in conformità all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, prevede:
a) gli interventi tesi alla limitazione della produzione e alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
b) i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) la previsione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti da realizzare o da adeguare;
d) le iniziative volte a favorire il recupero e lo smaltimento di rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurne la movimentazione;
f) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
g) gli interventi per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
j) le indicazioni, per l'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016, dei sistemi di recupero e di smaltimento ritenuti necessari in relazione alle tipologie e alle quantità dei rifiuti urbani prodotti, alla sicurezza ambientale e igienico-sanitaria, nonché alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
l) il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano stesso.
5. Le prescrizioni contenute nel Piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge a prescindere dal regime autorizzatorio cui sono sottoposte; le prescrizioni contenute nel Piano comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso delle aree previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
Art. 13
 (Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. In attuazione dell' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, e in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, o delle sezioni autonome del Piano di seguito denominato Piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui all'articolo 4.
3. Il progetto del Piano adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006, adotta il Piano e lo sottopone al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva il Piano.
5. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del Piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
6. Il Piano, che è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a monitoraggio triennale e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione e, comunque, è aggiornato almeno ogni sei anni.
6 bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo 152/2006, previsti dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti invia copia del Piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 6/2019
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 6/2019
Art. 14
 (Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti)
1. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), prevede le seguenti attività volte a ridurre e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte alla popolazione adulta, alle scuole, nonché alle diverse categorie economiche e sociali, mirate a promuovere l'adozione di comportamenti che favoriscano la prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché finalizzate alla divulgazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dei fondamenti dell'economia circolare, con particolare attenzione alla minimizzazione degli sprechi di risorse;
b) campagne informative rivolte agli industriali, agli operatori della distribuzione commerciale, agli artigiani e agli agricoltori, mirate a promuovere la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi non riutilizzabili;
c) aumento della durata del ciclo di vita dei beni anche mediante la realizzazione di centri di riuso e di preparazione al riutilizzo;
d) sperimentazione, adozione, diffusione e promozione, nelle attività degli uffici pubblici e privati, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l'uso di materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo;
e) promozione e incentivazione dell'uso di prodotti in materiale riciclato da parte degli enti pubblici, delle imprese, degli istituti scolastici e della popolazione in generale;
g) divulgazione, promozione e informazione, relative al corretto utilizzo della pratica dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
h) promozione dell'utilizzo dell'acqua pubblica;
i) diffusione della progettazione ecosostenibile che preveda l'utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
j) promozione degli eventi ecosostenibili;
k) riduzione dello spreco delle risorse anche mediante l'utilizzo degli scarti dei processi produttivi come sottoprodotti ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);
l)   ( ABROGATA )
m) ogni ulteriore azione volta al raggiungimento degli obiettivi del Programma stesso.
Note:
1 Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 2, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 15
 (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)
1. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, di seguito Criteri localizzativi, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
3. Ai fini della salvaguardia della salute umana i Criteri localizzativi definiscono i livelli di tutela da rispettare per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti localizzati o da localizzare a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai Criteri localizzativi stessi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nonché a distanza inferiore a cinquecento metri dalle case sparse.
7 ter. Per gli interventi nelle discariche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente a quelle dedicate allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti sul territorio regionale, i criteri localizzativi per i quali è stabilito un livello di tutela escludente assumono valore di attenzione limitante qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) l'intervento sia relativo agli aumenti della capacità autorizzata che non comportano variazioni del perimetro dell'invaso di progetto;
b) l'attività di smaltimento autorizzata insista all'interno di cavità preesistenti dovute a una precedente attività estrattiva, purché non comportanti variazioni del perimetro della cavità.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 2, lettera d), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 7 bis da art. 155, comma 1, L. R. 6/2021
4 Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 4, comma 51, lettera a), L. R. 13/2022
5 Numero 3 bis) della lettera b) del comma 2 aggiunto da art. 4, comma 51, lettera b), L. R. 13/2022
6 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 51, lettera c), L. R. 13/2022
7 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 51, lettera d), L. R. 13/2022
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 51, lettera e), L. R. 13/2022
9 Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 51, lettera f), L. R. 13/2022
10 Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 51, lettera g), L. R. 13/2022
Art. 16
 (Piano regionale amianto)
1. Il Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g), prevede le seguenti attività:
a) completamento della mappatura dell'amianto di origine antropica nel territorio regionale, attraverso il censimento e la georeferenziazione degli edifici strategici per la tutela della salute dei cittadini, privilegiando gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico o i luoghi a uso collettivo, quali edifici scolastici, ospedali e luoghi di cura, luoghi di culto, impianti sportivi, teatri, cinema e biblioteche, nonché i blocchi di appartamenti;
b) censimento delle imprese con la mappatura georeferenziata dei relativi impianti che hanno utilizzato o utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi;
c) integrazione della mappatura di cui alle lettere a) e b) in relazione a edifici, impianti, aree, manufatti con presenza di amianto o materiali contenenti amianto compatto, di proprietà di soggetti pubblici e privati;
d) individuazione di una scala di priorità per la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto e per le conseguenti necessità di intervento;
e) campagne informative rivolte alla popolazione, mirate a divulgare il quadro conoscitivo della presenza di amianto, le azioni e le attività legate alla sua rimozione, nonché le relative misure finanziarie regionali e i risultati degli interventi realizzati;
f) iniziative formative rivolte alle imprese iscritte nell'Albo nazionale dei gestori, ai direttori dei lavori e ai lavoratori, che svolgono attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto, nonché alle pubbliche amministrazioni.
2. L'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attuata da parte degli operatori del settore, delle imprese, dei Comuni, di ARPA, delle Aziende del servizio sanitario regionale, mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. Ai fini dell'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera c), i soggetti pubblici e privati ne danno comunicazione alle Aziende del servizio sanitario regionale competenti per territorio o ad ARPA, che inseriscono i relativi dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
TITOLO II
 AUTORIZZAZIONE UNICA
Capo I
 Disciplina dell'autorizzazione unica
Art. 19
 (Provvedimento di autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ha durata decennale.
3. Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, il provvedimento di autorizzazione unica, che sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi per la realizzazione e la gestione dell'impianto, costituisce, qualora occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
4. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è trasmesso al soggetto istante, nonché alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.
5. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto non possa avvenire entro il termine di efficacia delle autorizzazioni o degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'esecuzione del progetto, il soggetto autorizzato, sei mesi prima della scadenza di tale termine, presenta la domanda di conferma del provvedimento di autorizzazione unica, corredata delle autorizzazioni o degli atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti. La domanda di conferma è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, prima della scadenza dei termini di cui al comma 6, emette il provvedimento di conferma dell'autorizzazione unica ovvero di diniego motivato della conferma e lo trasmette al soggetto istante.
8. L'autorizzazione unica è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti su istanza del soggetto che intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, nonché previo consenso del soggetto autorizzato.
Art. 21
 (Rinnovo dell'autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione unica è rinnovabile, su istanza del titolare, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
2. La domanda di rinnovo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, è presentata con le modalità di cui all'articolo 17, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, corredata di una relazione, nonché di adeguata documentazione tecnica dalle quali risulti la permanenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.
3. Nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo, il soggetto richiedente prosegue l'attività, previa estensione della garanzia finanziaria prestata o prestazione di una nuova garanzia.
4. Il procedimento si conclude con l'emanazione di un provvedimento di rinnovo o di diniego motivato dello stesso entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), possono presentare, con le modalità di cui all'articolo 26, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata degli atti di cui all'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, resa alle autorità competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e attestante la sussistenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.
6. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5, può prescrivere nuove condizioni e modalità per la prosecuzione dell'attività.
7. Decorso il termine di cui al comma 6 la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5 produce gli effetti del provvedimento di rinnovo, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.
Art. 22
 (Sospensione dell'autorizzazione unica)
2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine per provvedere.
3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida è ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).
4. Per motivi di tutela igienico-sanitaria e della salute pubblica può essere disposta la sospensione dell'attività autorizzata a decorrere dalla data di ricezione della diffida di cui al comma 2.
5. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione unica è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Art. 23
 (Decadenza dell'autorizzazione unica)
2. Il provvedimento di decadenza è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio è localizzato l'impianto.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).
Capo II
 Adempimenti connessi all'autorizzazione unica
Art. 25
 (Oneri per le attività istruttorie e di controllo)
1. I soggetti interessati sono tenuti a versare alla Regione i seguenti oneri e tariffe con le modalità determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c):
a) gli oneri a parziale copertura dei costi delle attività istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'articolo 20 e all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 7;
b) gli oneri relativi ai controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione unica;
c) gli oneri relativi alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 6/2019
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 26
 (Garanzie finanziarie)
1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione.
2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e dell'articolo 24, comma 3.
3. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio delle operazioni di collaudo dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.
5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche anche nella fase successiva alla chiusura e per gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
7. Il soggetto autorizzato alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti trasmette, unitamente alla comunicazione prevista dall'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la garanzia finanziaria prestata con le modalità di cui al comma 2. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio della singola campagna di attività dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.
8. Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 gennaio 2011, n. 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 6/2019
Art. 27
 (Indennizzo ai Comuni)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 12/2018
5 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
6 Comma 3 bis abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
Art. 28
 (Collaudo degli impianti)
1. La realizzazione dei progetti di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti e dei relativi progetti di variante è soggetta a collaudo in corso d'opera e a collaudo finale che costituisce presupposto per l'esercizio degli impianti stessi.
2. Il soggetto autorizzato, contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante, provvede alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. In caso di mancata nomina del collaudatore la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b).
4. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a consegnare il certificato di collaudo o l'esito negativo del collaudo finale, fissando un termine per l'adempimento, in difetto del quale, provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e).
6. In caso di esito negativo del collaudo finale la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a presentare, con le modalità di cui all'articolo 20, un progetto di variante al progetto autorizzato fissando un termine per l'adempimento. In caso di mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f).
7. Gli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato sono soggetti a collaudo ai sensi dei commi 2 e 3.
8. Le operazioni di collaudo di cui al comma 7 sono concluse entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.
TITOLO III
 AZIONI DI CONTROLLO E SANZIONI
TITOLO IV
 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo II
 Disposizioni programmatorie, modifiche alle leggi regionali 5/1997 e 5/2016 e norme transitorie
Art. 33
 (Disposizioni programmatorie)
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) a copertura dei maggiori costi derivanti dall'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che consenta l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo ambiente di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, per finanziare le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera g), per concedere contributi a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e a bis).
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 29, L. R. 45/2017
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11 Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 4/2023
15 Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 4/2023
Art. 34
1. Alla legge 5/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 36
 (Norme transitorie)
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima.
4. Nelle more della piena operatività del S.I.R.R., le domande di cui all'articolo 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata.
5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 6/2019
Capo III
 Abrogazioni, norma di rinvio ed entrata in vigore
Art. 37
 (Abrogazioni)
1.
Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a eccezione dell'articolo 5, comma 1, lettera l);
b) la legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);
c) la legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 concernente norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);
e) la legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in materia di smaltimento dei rifiuti);
g) l'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53 (Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 52 concernente "Variazioni delle iscrizioni di assegnazioni statali e degli stanziamenti di capitoli di bilancio della regione per l'anno 1990". Proroga del termine fissato dall'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23);
h) la legge regionale 18 marzo 1991, n. 11 (Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti);
i) l'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);
j) la legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23);
k) l'articolo 81 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
n) la legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);
o) l'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
p) la legge regionale 3 settembre 1996, n. 39 (Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto);
q) l'articolo 15 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);
r) il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti);
s) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
t) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
u) il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);
w) l'articolo 21 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale);
y) i commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
z) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
dd) gli articoli 11 e 19 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
ee) la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15/2005- Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
ff) gli articoli 53 e 56 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
ii) gli articoli 135 e 136 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
kk) l'articolo 185 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
ll) l'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali).
Art. 38
 (Primo termine per la presentazione delle domande in materia di edilizia residenziale)
1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 le domande di sostegno alle iniziative di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono presentate, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Piano annuale previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale medesima.