Legge regionale 06 ottobre 2017, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.
Art. 7
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla formazione e allo sviluppo delle relazioni sociali, miglioramento dello stile di vita e tutela della salute.
3. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.