1.
Al fine di consentire un'applicazione graduale della disciplina in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge:
a) gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b), 78, 90, 98 e 102, hanno effetto dall'1 gennaio 2018;
c) le Commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 2, commi 103 e 104, della
legge 14/2016 continuano a operare fino alla naturale scadenza.
2. In sede di prima applicazione della presente legge le Assemblee dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di fruizione venatoria di cui all'
articolo 16 della legge regionale 6/2008 alle clausole minime di uniformitā approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione.