<<3. L'esercizio venatorio č consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria giā esecutivo;
b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);
c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).>>;