Legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attivitā venatoria.
Art. 63
 (Modalitā di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda di contributo č presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 maggio 2018, corredata della seguente documentazione:
a) relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento in cui vengono, in particolare, indicati la localizzazione dell'impianto e le caratteristiche del progetto che consentono di attribuire i punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 65, comma 4, lettera b);
b) elaborati grafici descrittivi del progetto di adeguamento;
c) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto il contributo;
f) dichiarazione di impegno a garantire, per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004, la possibilitā del conferimento della selvaggina uccisa a caccia al centro di lavorazione delle carni durante i giorni e gli orari dell'attivitā venatoria e durante l'attivitā di abbattimento in attuazione dei provvedimenti di deroga e dei piani di controllo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 34, L. R. 45/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 12/2018 . Le domande presentate nella versione previgente alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31/5/2018, come stabilito dall'art. 2, c. 18, L.R. 12/2018.