Art. 62
(Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo)
1.
Possono presentare domanda per i contributi di cui all'articolo 61:
a) i gestori di macelli che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'
articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano disponibilità dell'immobile in cui si trova il macello per almeno sei anni;
b) i gestori di centri di sezionamento che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'
articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano la disponibilità dell'immobile in cui si trova il centro di sezionamento per almeno sei anni;
2.
I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo per gli impianti situati entro la perimetrazione delle seguenti aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative):
a) area Livenza - Cansiglio - Cavallo e area Valli delle Dolomiti friulane;
b) area Carnia;
c) area Gemonese e area Torre;
c bis) area Collinare;
d) area Natisone e area Collio - Alto Isonzo;
e) area Giuliana.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 12/2018
2 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 12/2018