Capo IV
Altre disposizioni in materia di risorse agricole
Art. 30
(Criteri e modalità per l'accertamento della qualifica di IAP)
1. I criteri e le modalità per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'
articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38) sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.
Art. 31
(Riduzione del vincolo di destinazione del PSR 2007 - 2013)
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, tutelando la libera iniziativa delle imprese e garantendo l'efficacia dell'uso delle risorse pubbliche, la durata decennale del vincolo di destinazione prevista, per la misura 121- ammodernamento delle aziende agricole, la misura 123 azione 1 - accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli, la misura 312 - sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese e la misura 410 - strategie di sviluppo locale, nei provvedimenti attuativi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è ridotta a cinque anni decorrenti dalla data della decisione individuale di finanziamento.
2. In applicazione di quanto disposto dal comma 1, gli Uffici attuatori e i Gruppi di azione locale competenti per le Misure interessate comunicano ai beneficiari la modifica della durata del vincolo.
Art. 32
(Misura 11 Programma di sviluppo rurale 2014-2020)
1. Ai fini del pagamento delle domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento presentate a valere sulla misura 11 - agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si considerano valide per eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata le seguenti tipologie di conduzione riportate nel fascicolo aziendale: "Proprietà", "Affitto", "Altra forma" e "Estensione inferiore 5.000 mq comune montano (DL 24.06.2014 n. 91)".
Art. 33
(Anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR)
1. Per garantire l'operatività dei Gruppi di azione locale le cui strategie di sviluppo locale sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016, nelle more dei rimborsi da parte dell'organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai suddetti Gruppi l'aiuto previsto dalla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) del Programma.
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i Gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione entro quindici giorni dal ricevimento degli accreditamenti disposti a loro favore dal medesimo organismo con riferimento alla sottomisura 19.1 senza la presentazione di garanzie, in deroga alle disposizioni contenute nella
legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. I Gruppi di azione locale presentano domanda di erogazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'aiuto è concesso e liquidato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna nell'importo massimo di 35.000 euro alle condizioni definite dall'"Invito a presentare le domande di sostegno" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 24 febbraio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'8 marzo 2017.
5. Alla domanda di cui al comma 3 è allegata la rendicontazione della spesa secondo le modalità indicate dal Capo IV dell'"Invito a presentare le domande di sostegno" di cui al comma 4.
6. Nei confronti dei Gruppi di azione locale, già beneficiari del finanziamento previsto dall'
articolo 74 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il Servizio coordinamento politiche per la montagna assicura la restituzione delle somme erogate mediante compensazione contestuale all'adozione dell'atto di concessione e liquidazione.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 175.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 34
(Contributo per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco)
1. Al fine di sostenere la candidatura del "Paesaggio rurale Collio (ITA) /Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio" presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cormons per il completamento, da parte del Comitato tecnico scientifico pluridisciplinare, dello studio preliminare rivolto ad inserire il predetto Paesaggio rurale nella "Tentative List" nazionale.
2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, il Comune di Cormons, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata del programma delle attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
Art. 35
1. Per le domande presentate entro il mese di aprile 2017, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), l'ammissibilità a contributo e la quantificazione della spesa ammissibile sono determinate applicando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. (Regolamento di esecuzione della
LR 8 agosto 2000, n. 15 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione). Le risorse disponibili sono ripartite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle spese ammissibili.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 273.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 36
(Conferma di contributo concesso per la ristrutturazione della casera di malga Valinis)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso, ai sensi dell'
articolo 4, primo comma, numero 5, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), al Comune di Meduno con il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo RAF9/2904 di data 17 ottobre 2007 per la ristrutturazione della casera di malga Valinis, con la diversa finalità afferente il riattamento della viabilità di accesso alla malga medesima.
2. La conferma del contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di domanda da presentarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata degli elaborati grafici, della relazione descrittiva delle opere da realizzare con l'indicazione delle relative tempistiche e del quadro economico. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
Art. 38
1.
All'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 1 e 5 le parole <<
totalmente o prevalentemente>> sono soppresse;
b)
al comma 7 le parole <<
; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare,>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e decade, sia nel caso in cui non rivesta più la carica né di Consigliere né di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco;>>.
Art. 39
(Delegazioni a favore dei Consorzi di bonifica)
1. Nel caso di delegazioni amministrative intersoggettive a favore dei Consorzi di bonifica l'erogazione del finanziamento avviene all'atto della delegazione nella misura del 100 per cento dell'importo a carico della Regione.
Art. 40
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 39, lettera b), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 3 e 5 bis, L.R. 24/2016.
Art. 42
1.
Al comma 81 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<
sei anni>>;
b)
alla fine è aggiunto il seguente periodo: <<
I Consorzi di Bonifica sono autorizzati a rendicontare, nei limiti del finanziamento complessivo, tutte le spese sostenute connesse con l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili; tali spese possono essere rappresentate in una voce a sé stante del quadro economico della rendicontazione finale.>>.
Art. 43
(Abrogazioni in materia di agricoltura)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
e) l'
articolo 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
i) l'articolo 29, l'articolo 40, la
lettera j) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
l) gli articoli 13 e 14 della
legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino);
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.