<<Art. 3
(Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga)
1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000.
2. La CLPV č approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. Il decreto di cui al comma 2 č comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale.
4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolositā molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'
articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).>>.