Art. 8
(Sistema dell'orientamento permanente)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione pubblica dell'orientamento permanente quale parte integrante dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, e quale strumento trasversale indispensabile ai fini della strategia dell'apprendimento permanente.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 la Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, promuove il sistema dell'orientamento permanente, quale insieme di servizi integrati che, nel territorio regionale, accompagni il pieno sviluppo della persona, anche ai fini occupazionali e tenuto conto dei cambiamenti sociali. II sistema dell'orientamento permanente assicura la qualitą e il miglioramento continuo dei servizi, sulla base dei bisogni della persona.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati gli standard tecnici dei servizi di orientamento.