Art. 29
(Accesso ai fondi statali ed europei)
1. In presenza di interventi finanziati anche parzialmente tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea si applicano le regole che disciplinano la gestione dei fondi medesimi.
2. Per gli interventi finanziati esclusivamente con fondi regionali e statali, con il programma di cui all'articolo 26 sono individuate per ogni specifico intervento la modalità di finanziamento e le rispettive voci di costo di cui all'articolo 28.